24 aprile 2024
Aggiornato 14:00
Reintegro: non solo Italia

Art. 18: in Europa come noi, ma non troppo

L'Italia non è il solo paese a prevedere il reintegro in caso di licenziamento senza motivazioni valide: l'analisi dei ricercatori di «Italia Lavoro» dimostra, infatti, che molti paesi in Europa prevedono che il lavoratore ottenga indietro il posto di lavoro. A differenziare l'Italia dall'Europa è la durata del procedimento giudiziario, fattore frenante per gli investitori stranieri.

ROMA - Nel dossier «La flessibilità in uscita in Europa», redatto dai ricercatori di «Italia Lavoro» - operanti per il ministero nelle politiche attive per il lavoro - si mette in luce un'analisi comparativa minuziosa sulle modalità dei licenziamenti individuali e collettivi nei paesi europei. Viene così delineato uno scenario abbastanza esteso in ambito di tutele, in base al principio sancito dalla Carta sociale europea che vuole che i lavori licenziati senza una motivazione valida sono in diritto di avere un «congruo indennizzo o altra adeguata riparazione»

NON SOLO L'ITALIA - L'Italia, dunque, non sembra essere il solo paese in Europa a prevedere il reintegro in caso di licenziamento illegittimo: Austria, Germania, Grecia, Irlanda, Olanda, Portogallo, Svezia e Gran Bretagna contemplano la possibilità di poter tornare al proprio posto di lavoro, se licenziati senza giustificazione valida. Anche in Francia, Finlandia, Spagna e Lussemburgo il diritto al proprio posto di lavoro, alle condizioni prima enunciate, non è del tutto escluso. Come nel Belpaese, a decidere è un giudice. 

PERCHE' RENZI INTERVIENE SULL'ART.18 - A distinguere le dinamiche dell'Italia rispetto agli altri paesi europei è, però, la durata dei procedimenti giudiziari: contro i quattro-cinque mesi previsti in Germania, nel nostro paese il tempo necessario per concludere il procedimento si aggira attorno ai due anni. Conseguenza di ciò sarebbe un'incertezza per gli imprenditori. E il governo Renzi si starebbe accingendo a mettere mano - a soli due anni dalla legge Fornero - sull'articolo 18 proprio per cercare di rendere più sicuro il panorama per le aziende straniere intenzionate ad investire nel paese. Le imprese, infatti, sembrerebbero spaventate non tanto dalla possibilità del reintegro, quanto dalla insicurezza dettata non solo dai lunghi tempi, ma anche dagli incerti esiti dei procedimenti giudiziari, diversi da un tribunale all'altro. 

GERMANIA - Per la Germania, in linea di massima, si opta per il mantenimento del posto di lavoro. In un'azienda in cui vi sono almeno dieci dipendenti e il lavoratore ha un'anzianità di servizio minima di sei mesi, questi può continuare a svolgere le sue mansioni nel periodo di svolgimento del processo. Le grandi imprese costituiscono la spina dorsale del paese, quindi non sembra che lo Statuto dei lavoratori abbia intaccato in qualche modo la crescita delle aziende. 

FRANCIA - In Francia sembra essere in atto un sistema "misto", per il quale si prevede un reintegro dei lavoratori licenziati per motivi discriminatori e nei casi di violazione dei diritti fondamentali e di libertà pubbliche. Negli altri casi di licenziamento ingiustificato, il lavoratore non viene rimesso al suo posto, ma viene ricompensato in termini di denaro. 

IRALANDA - In quello che a lungo è stato considerato paese modello per la flessibilità, oltre che per il favorevole trattamento fiscale, l'Irlanada, è presa in considerazione la linea del reintegro nel posto di lavoro in caso di licenziamento nullo.

GRAN BRETAGNA - Per la vicina Gran Bretagna molta discrezionalità è affidata al giudice, che può arrivare a decidere il reintegro del lavoratore con posizioni diverse da quelle precedenti al licenziamento. Regole valide, queste, solo nel caso in cui il lavoratore avesse un minimo di anzianità di servizio pari a due anni. 

OLANDA - Per l'Olanda la procedura sembra essere piuttosto complessa: l'imprenditore deve, infatti, ottenere dall'autorità pubblica l'autorizzazione al licenziamento. In questo modo la questione si struttura attorno al problema non del reintegro, ma del processo che porterebbe alla conclusione della controversia. 

SPAGNA - Il lavoratore, in Spagna, ha il diritto di chiedere il reintegro nel caso in cui il licenziamento fosse illegittimo. Il datore di lavoro, però, può non rispondere al reintegro e concedere, invece, un risarcimento in denaro. 

PORTOGALLO - Per il vicino Portogallo la situazione è simile: il lavoratore, infatti, può chiedere di essere reintegrato, ma spetta al datore di lavoro decidere. In caso di rifiuto motivato, verrebbe corrisposta una somma in denaro. 

AUSTRIA - Oltre i confini italiani, in Austria, è il tribunale ad ordinare il mantenimento del rapporto di lavoro in caso di licenziamento nullo o finché la vertenza non venga risolta definitivamente in giudizio. 

GRECIA - La legge in Grecia prevede che vi sia l'obbligo di reintegro in caso di licenziamento nullo. 

DANIMARCA - Nel caso in cui un lavoratore venisse licenziato senza motivazioni valide, in Danimarca sarebbe un collegio arbitrale a prendere la decisione sul reintegro o meno del licenziato.