10 ottobre 2024
Aggiornato 12:30
Sicurezza sul lavoro

Coronavirus, la precisazione dell'Inail: «Se ci si ammala sul lavoro, il datore è responsabile solo se c'è dolo o colpa»

Per le infezioni da Covid-19 sul lavoro il riconoscimento dell'infortunio da parte dell'istituto non assume alcun rilievo per sostenere l'accusa in sede penale. La posizione dei sindacati

Coronavirus e sicurezza sul lavoro, la precisazione dell'INAIL
Coronavirus e sicurezza sul lavoro, la precisazione dell'INAIL Foto: ANSA

ROMA - L'imprenditore che applica alla lettera i protocolli di sicurezza non deve rischiare un processo penale se il proprio dipendente è stato contagiato dal Covid-19 sul luogo di lavoro. Sulla richiesta di Confindustria, in particolare del suo vicepresidente con delega per il lavoro e le relazioni industriali, Maurizio Stirpe, c'è già stata un'apertura del ministro Nunzia Catalfo, che nei prossimi giorni si confronterà con le parti sociali per delineare la corretta cornice interpretativa delle linee guida per la «fase 2» dell'emergenza sanitaria.

Ora arriva anche una precisazione dell'Inail, che cerca di sgombrare il campo da possibili equivoci. Secondo l'istituto l'infortunio sul lavoro per Covid-19 non è collegato alla responsabilità penale e civile dell'impresa. Il datore di lavoro, spiega, risponde penalmente e civilmente delle infezioni di origine professionale solo se viene accertata la propria responsabilità per dolo o per colpa. «E' utile precisare - dice l'Inail - che dal riconoscimento come infortunio sul lavoro non discende automaticamente l'accertamento della responsabilità civile o penale in capo al datore di lavoro».

«Il datore è responsabile solo se c'è dolo o colpa»

Le responsabilità, dunque, devono essere «rigorosamente accertate, attraverso la prova del dolo o della colpa del datore di lavoro, con criteri totalmente diversi da quelli previsti per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assicurative Inail», aggiunge l'istituto. Pertanto, il riconoscimento dell'infortunio «non assume alcun rilievo per sostenere l'accusa in sede penale», neanche in sede civile tenuto conto che è sempre necessario l'accertamento della colpa per aver causato l'evento dannoso.

La posizione della CGIL

Secondo la Cgil il chiarimento dell'Inail è un fatto positivo, tuttavia molte questioni restano ancora aperte. «Riteniamo utile il chiarimento - sottolinea il segretario confederale Rossana Dettori - che riprende e riafferma i corretti profili di responsabilità nel contesto dell'epidemia da Covid-19, ma che erano già presenti e ben consolidati nel nostro ordinamento civile e penale e nel Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Vogliamo però ribadire come per quanto riguarda le tutele e le prestazioni previste per i lavoratori siamo ancora di fronte a rilievi problematici molto preoccupanti. Abbiamo letto con qualche sorpresa l'intervista rilasciata nelle scorse ore dal presidente Franco Bettoni, nella quale affermava come per riconoscere l'infortunio in caso di contagio del virus l'Inail richiedesse una documentazione molto precisa dell'occasione e della modalità del contagio».

La confederazione di corso d'Italia ritiene che questo contraddica quanto affermato dallo stesso istituto in una sua circolare, pubblicata qualche settimana fa, che «assegnava il meccanismo di presunzione semplice, cioè un riconoscimento pressochè automatico - conclude Dettori - a lavoratori dei settori cosiddetti essenziali che hanno continuato a fare il loro dovere e che nulla diceva in merito a tutti i contagi nelle aziende derogate dai prefetti e nei settori non esplicitamente citati in quel documento».

Soddisfatta la CISL

La comunicazione dell'Inail «sgombra il campo da ogni ambiguità rispetto alle comprensibili preoccupazioni di Confindustria sulle eventuali responsabilità connesse al contagio Covid-19 - dichiara il segretario generale aggiunto della Cisl, Luigi Sbarra - la legge prevede che il datore di lavoro risponda civilmente o penalmente solo in caso di dolo o colpa dimostrati. L'indennizzo o il procedimento scattano solo in caso venga comprovato il nesso con l'eventuale negligenza dell'impresa rispetto alla concreta applicazione della norma e dei protocolli su salute e sicurezza. Un principio sacrosanto, che tutela le aziende in linea con le regole e che sono oggi la quasi totalità. Parliamo di aziende che potrebbero subire la concorrenza sleale delle poche imprese, che invece non rispettano le norme, mettendo a rischio la salute delle persone. Le parti sociali hanno dato prova di assoluta responsabilità concertando misure importanti per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro con i protocolli per il contenimento della pandemia. I contenuti delle intese sottoscritte vanno rigorosamente attuate e applicate nelle aziende per fare dei luoghi di lavoro le realtà più sicure».

UIL: «Precisazione importante»

Anche per la Uil la precisazione dell'Inail è «importante - afferma il segretario confederale Silvana Roseto - perché dissipa i dubbi e smorza le polemiche: l'indennizzo non ha affatto un intento persecutorio del datore di lavoro, quanto piuttosto di garanzia e di tutela del lavoratore. Lo spirito deve essere quello della collaborazione e della responsabilità. Le aziende devono adottare tutte le misure di sicurezza previste. Peraltro - aggiunge - il protocollo di marzo, integrato ad aprile, prevede che la mancata attuazione di quelle misure comporti la sospensione dell'attività, proprio per consentire il necessario adeguamento».