19 aprile 2024
Aggiornato 09:30
La Corte UE

«Per Uber licenze come i taxi, è un servizio di trasporto»

Secondo Maciej Szpunar, avvocato della Corte di Giustizia europea, sì e per questo deve ottenere regolari licenze per poter operare. Se quello che, per ora, è un parere dovesse essere recepito dalla normativa, il servizio di mobilità potrebbe essere equiparato a qualsiasi altra realtà del mondo dei trasporti, NCC e taxi compresi.

Avvocato Corte UE: «Stati possono imporre licenza a Uber»
Avvocato Corte UE: «Stati possono imporre licenza a Uber» Foto: ANSA

BRUXELLES - Secondo l'avvocato generale della Corte di Giustizia europea la piattaforma elettronica Uber, pur rappresentando un'idea innovativa, rientra nel settore dei trasporti, con la conseguenza che Uber può essere obbligata a possedere le licenze e le autorizzazioni richieste dal diritto nazionale. La società, secondo le conclusioni dell'avvocato, non beneficia del principio della libera prestazione dei servizi garantito dal diritto dell'Unione ai servizi della società dell'informazione.

La causa è cominciata nel 2014 quando l'Asociación Profesional Elite Taxi della città di Barcellona, ha presentato ricorso al tribunale commerciale di Barcellona chiedendo di sanzionare la società spagnola Uber Systems Spain, per concorrenza sleale nei confronti dei conducenti della Elite Taxi con la tesi che né la Uber Spain, né i proprietari o i conducenti dei veicoli interessati dispongono delle licenze e delle autorizzazioni previste dal regolamento in materia di servizi di taxi adottato dalla città. E il tribunale spagnolo ha sottoposto alla Corte di giustizia una serie di questioni sulla qualificazione dell'attività di Uber sotto il profilo del diritto dell'Unione nonché sulle conseguenze che occorre trarne.

«Nelle sue conclusioni odierne - si legge in un comunicato della Corte - l'avvocato generale Maciej Szpunar osserva anzitutto che occorre stabilire, essenzialmente, se le prestazioni offerte dalla piattaforma Uber beneficino del principio della libera prestazione dei servizi quali 'servizi della società dell'informazione' o se esse ricadano invece nel settore dei trasporti disciplinato dall'ordinamento degli Stati membri. Nel primo caso, le licenze e le autorizzazioni cui il regolamento della città di Barcellona assoggetta l'attività di Uber potrebbero contrastare con il principio della libera prestazione dei servizi, mentre nel secondo caso gli Stati membri sarebbero in linea di principio autorizzati a disciplinarne l'attività». Secondo l'avvocato il servizio di Uber è "misto" e un "servizio misto può rientrare nella nozione di «servizio della società dell'informazione» solo se soddisfa due condizioni che Uber non soddisferebbe.

I conducenti che circolano nell'ambito della piattaforma Uber «non svolgono un'attività propria che esisterebbe indipendentemente dalla suddetta piattaforma». L'attività «esiste invece soltanto grazie alla piattaforma, senza la quale la prima non avrebbe alcun senso». L'avvocato generale sottolinea inoltre che «Uber controlla i fattori economicamente rilevanti dei servizi di trasporto urbano offerti nell'ambito della piattaforma imponendo ai conducenti condizioni preliminari per l'accesso all'attività e per il relativo svolgimento»: premiando «finanziariamente i conducenti che coprono un numero rilevante di tratte e indica loro i luoghi e i periodi in cui possono contare su un numero considerevole di corse e/o su tariffe vantaggiose»; esercitando un «controllo, benché indiretto, sulla qualità del lavoro dei conducenti, che può portare anche all'esclusione dei medesimi dalla piattaforma», e fissando, in pratica, «il prezzo del servizio».

Per l'avvocato dunque si dovrebbe «escludere che Uber possa essere considerata come un semplice intermediario tra conducenti e passeggeri. Inoltre, nell'ambito del servizio misto offerto dalla piattaforma Uber, è indubbiamente il trasporto (e quindi il servizio fornito non per via elettronica) a rappresentare la prestazione principale che attribuisce al servizio misto il suo significato economico».

L'avvocato generale conclude che la prestazione di messa in contatto del passeggero con il conducente, fornita per via elettronica, non è né autonoma né principale rispetto alla prestazione di trasporto. Il servizio offerto da Uber non potrebbe pertanto essere qualificato come «servizio della società dell'informazione». Si tratta piuttosto dell'organizzazione e della gestione di un sistema completo di trasporto urbano a richiesta. Peraltro, Uber non offre un servizio di car-pooling, in quanto la destinazione è scelta dai passeggeri e i conducenti percepiscono un corrispettivo che supera ampiamente il semplice rimborso delle spese sostenute.

Tenuto conto del fatto che la prestazione di trasporto costituisce, dal punto di vista economico, l'elemento principale, mentre il servizio di messa in contatto dei passeggeri con i conducenti mediante l'applicazione per smartphone è un elemento secondario, l'avvocato generale propone alla Corte di rispondere che il servizio offerto dalla piattaforma Uber deve essere qualificato come «servizio nel settore dei trasporti».

Da tale interpretazione consegue che l'attività di Uber non è retta dal principio della libera prestazione dei servizi nell'ambito dei «servizi della società dell'informazione» e che è pertanto soggetta alle condizioni per l'ammissione dei vettori non residenti ai trasporti nazionali negli Stati membri (nel caso di specie, il possesso delle licenze e delle autorizzazioni previste dal regolamento della città di Barcellona).

Nel comunicato si ricorda che le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia ma indicano una direzione.