19 aprile 2024
Aggiornato 10:00
Pubblicato il testo dalla Segreteria Stato

Accordo Italia-Vaticano, paletti al «fishing expedition»

Sono due dettagli-chiave che emergono dalla lettura dello storico accordo fiscale tra Italia e Santa Sede, firmato ieri nel palazzo apostolico dal ministro italiano dell'Economia Pier Carlo Padoan e dal «ministro degli Esteri» vaticano mons. Paul Richard Gallagher, e pubblicato sul sito della Segreteria di Stato vaticana.

CITTÀ DEL VATICANO (askanews) - Paletti per evitare la «fishing expedition», ossia «la ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni» fiscali, regole per il rientro di capitali «entro un anno» dalla data di entrata in vigore della convenzione. Sono due dettagli-chiave che emergono dalla lettura dello storico accordo fiscale tra Italia e Santa Sede, firmato ieri nel palazzo apostolico dal ministro italiano dell'Economia Pier Carlo Padoan e dal «ministro degli Esteri» vaticano mons. Paul Richard Gallagher, e pubblicato solo oggi sul sito della Segreteria di Stato vaticana.

L'accordo, lo anticipava lo stesso Gallagher in un articolo sull'Osservatore Romano, prevede che le autorità dei due paesi si scambiano le informazioni «verosimilmente rilevanti» per applicare le disposizioni della Convenzione. Il riferimento a informazioni «verosimilmente rilevanti», precisa il paragrafo 8 del primo articolo («Scambio di informazioni»), «ha lo scopo di garantire uno scambio di informazioni in ambito fiscale il più ampio possibile, senza tuttavia consentire alle Parti contraenti di intraprendere una ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni ('fishing expedition') o di domandare informazioni la cui rilevanza in merito agli affari fiscali di un determinato contribuente non è verosimile». Previsione che non va comunque interpretata «in modo da ostacolare uno scambio effettivo di informazioni».

Il documento, composto di un preambolo e 14 articoli, fissa, all'articolo 2 («Determinazione e versamento delle imposte sui redditi di capitale e sui redditi diversi delle attività finanziarie»), la tassazione sui redditi di capitale, ad esempio, di congregazioni religiose con un conto allo Ior. Per queste ultime, in particolare, dal 2014 «è dovuta un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 26 per cento, che esenta tali soggetti dagli obblighi dichiarativi altrimenti previsti dalla legislazione fiscale italiana».

Tra le questioni non emerse nelle comunicazioni ufficiali di ieri, ancora, l'articolo 3 («Disposizioni relative a periodi pregressi») circoscrive l'ipotesi di rientro di capitali, detenuti «non oltre il periodo d'imposta 2013», dall'estero. Regolarizzazione che può avvenire «corrispondendo entro un anno dalla data di entrata in vigore» della Convenzione «per ciascuno dei periodi d'imposta da regolarizzare, una somma pari al 20 per cento dei redditi di capitale e dei redditi diversi delle attività finanziarie» detenuti ad esempio allo Ior. La richiesta va fatta «entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della convenzione» e «l'autorità competente indicata dalla Santa Sede provvede a trasmettere le istanze all'autorità competente italiana entro 270 giorni dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione». La convenzione prevede poi, all'articolo 12, che «le Parti contraenti indicheranno per via diplomatica le rispettive autorità competenti a porre in essere gli adempimenti stabiliti dalla presente Convenzione entro sessanta giorni dalla firma della Convenzione».