26 aprile 2024
Aggiornato 04:30
La sentenza

«Il Quantitative easing non è illegittimo e non eccede il mandato della BCE»

Secondo la Corte UE, non c'è alcuna evidenza che l'effetto sia indurre gli Stati membri a non tenere i bilanci in ordine, perché non c'è garanzia che i loro titoli continuino ad essere comprati da Francoforte

Il Presidente della BCE, Mario Draghi
Il Presidente della BCE, Mario Draghi Foto: ANSA

BRUXELLES - Il programma Pspp («Public Sector Purchase Programme»), meglio noto come «Quantitative Easing» che la Banca centrale europea ha attuato a partire dal 4 marzo 2015, acquistando titoli del debito pubblico dei paesi Ue per centinaia di miliardi di euro sui «mercati secondari» (ovvero non alle aste di emissione) non viola il diritto comunitario, e non eccede il mandato della Bce e non viola il divieto di finanziamento monetario prescritto dai Trattati. Lo ha stabilito oggi a Lussemburgo la Corte europea di Giustizia, con una sentenza che risponde a un rinvio pregiudiziale della Corte costituzionale tedesca di Karlsruhe, a cui si erano rivolti vari gruppi di soggetti privati con ricorsi contro il Q.E. della Bce.  Nei ricorsi, il Q.E. veniva considerato come una misura «ultra vires», cioè al di là dei poteri della Banca centrale, fuori dal suo mandato (la stabilità dei prezzi con un tasso d'inflazione inferiore, ma prossimo, al 2%), in violazione del divieto, prescritto dai Trattato Ue, di finanziamento monetario del debito degli Stati membri, e per di più incostituzionale secondo la legge tedesca.

Tenuto conto del rischio di deflazione allora esistente, la Bce aveva annunciato nel gennaio 2015 e poi adottato, il 4 marzo dello stesso anno, il programma Q.E. allo scopo di ritornare a un tasso di inflazione inferiore, ma prossimo, al 2%. Secondo l'argomentazione della Banca centrale europea, l'acquisto massiccio di titoli del debito pubblico facilita l'accesso ai finanziamenti utili all'espansione dell'attività economica, favorendo il ribasso dei tassi d'interesse reali e incitando le banche commerciali a concedere maggior credito. Il programma mirava dunque ad alleggerire le condizioni monetarie e finanziarie, comprese quelle delle società non finanziarie e delle famiglie, al fine di sostenere i consumi globali e le spese per investimenti nell'Eurozona.

Il programma, fortemente voluto dal presidente della Bce Mario Draghi, prevede che ciascuna banca centrale nazionale, come parte del Sistema europeo delle banche centrali (Sebc) acquisti sui mercati secondari titoli provenienti da emittenti pubblici statali, regionali o locali del proprio paese. Il 12 maggio 2017, il volume del programma (90% a carico delle banche centrali nazionali e 10% a carico della Bce) ammontava a 1.534,8 miliardi di euro. La durata di applicazione del programma si estendeva inizialmente fino alla fine del mese di settembre 2016, ma è stata poi prorogata a più riprese. Con la sua sentenza di oggi, la Corte Ue constata che l'esame delle questioni sottoposte dalla Corte costituzionale tedesca non ha rivelato alcun elemento idoneo ad inficiare la validità del programma di Quantitative Easing, giudicando che non travalica il mandato della Bce, e ricordando che nel settore della politica monetaria l'Unione dispone di una competenza esclusiva, per gli Stati membri dell'Eurozona.

Dopo aver constatato ancora che il programma Q.E. rispetta il principio di proporzionalità, e non è viziato da un manifesto errore di valutazione riguardo ai suoi effetti, i giudici comunitari affermano che escludere qualsiasi possibilità, per la Bce e il Sebc, di adottare simili misure finirebbe per vietargli, in pratica, di utilizzare i mezzi messi a loro disposizione dai Trattati al fine di realizzare gli obiettivi di politica monetaria; questo, inoltre, in un contesto di crisi economica implicante un rischio di deflazione, potrebbe costituire un ostacolo dirimente alla realizzazione della missione di mantenere l'inflazione vicina al 2%.

Inoltre, la Corte ricorda come risulti chiaramente dal diritto primario Ue che la Bce e le banche centrali degli Stati membri possono, in linea di principio, intervenire sui mercati dei capitali acquistando e vendendo in via definitiva titoli di debito negoziabili denominati in euro. Secondo la Corte, il programma non va manifestamente al di là di quanto è necessario per aumentare il tasso di inflazione, mentre gli altri strumenti di cui disponevano la Bce e il Sebc non permettevano di ovviare al rischio di deflazione.

Quanto alle modalità di applicazione, la Corte sottolinea che il programma non è selettivo e non soddisfa i bisogni specifici di finanziamento di alcuni Stati membri della zona euro in particolare. Il Q.E. inoltre non permette l'acquisto di titoli presentanti un livello di rischio elevato, prevede dei rigorosi limiti massimi di acquisto per emissione e per emittenti e attribuisce la priorità all'acquisto dei titoli emessi da operatori privati.

La Corte constata, poi, che il programma non viola il «divieto di finanziamento monetario», ovvero la norma che proibisce alla Bce e al Sebc di concedere crediti, sotto qualsiasi forma, a uno Stato membro dell'Eurozona. L'attuazione del Q.E. non equivale infatti all'acquisto di titoli sui mercati primari (ovvero alle aste di emissione) e non produce l'effetto di sottrarre gli Stati membri all'incitamento a condurre una sana politica di bilancio.

Secondo la Corte, infatti, il programma presenta garanzie che assicurano che un operatore privato non potrà essere certo, in occasione dell'acquisto di titoli emessi da uno Stato membro, che questi titoli saranno effettivamente riacquistati dal Sebc e della Bce in un futuro prevedibile. D'altro canto, gli Stati membri non possono contare sul Q.E. per determinare la loro politica di bilancio, poiché a medio termine la continuità dell'attuazione del programma non è in alcun modo garantita, e comunque il programma prevede limiti rigorosi al volume mensile complessivo degli acquisti di titoli del settore pubblico, di modo che per gli Stati membri sarà necessario comunque ricorrere ai finanziamenti sui mercati, conclude la Corte.