19 aprile 2024
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una vottoria anche per il made in italy

Corte di giustizia Ue, agrumi: le sostanze chimiche usate vanno indicate nell'etichetta

Con la sua sentenza, la Corte respinge in toto l'impugnazione della Spagna tutelando la salute del consumatore

Per gli agrumi c'è l'obbligo di indicare in etichetta i conserventi.
Per gli agrumi c'è l'obbligo di indicare in etichetta i conserventi. Foto: Shutterstock

ROMA - La Corte di giustizia europea ha confermato l'obbligatorietà, per gli agrumi, delle indicazioni esterne dei conservanti e delle altre sostanze chimiche utilizzate nei trattamenti post raccolta. Ha così sancito la validità di un pronunciamento del Tribunale dell'Unione europea su una richiesta di annullamento delle suddette normative presentata dalla Spagna.

La Corte da ragione al Tribunale
La Corte, recita un comunicato, ritiene che il Tribunale non abbia commesso alcun errore. Una disposizione del diritto dell'Unione relativa al commercio degli agrumi (limoni, mandarini e arance) dispone che gli imballaggi di tali frutti debbano recare indicazioni esterne che precisino, se del caso, gli agenti conservanti o le altre sostanze chimiche utilizzate nei trattamenti successivi alla raccolta.

La norma non vincolante
Con tale disposizione, la Commissione europea ha inteso assicurare la corretta applicazione della legislazione dell'Unione sugli additivi alimentari. A tal fine, essa si è discostata da una norma, non vincolante, ai sensi della quale l'indicazione dell'utilizzo di conservanti o di altre sostanze chimiche è necessaria solo se richiesta dalla legislazione del paese importatore.

La Spagna si è rivolta al Tribunale dell'Ue
Adito dalla Spagna, che chiedeva l'annullamento di tale disposizione, il Tribunale dell'Unione europea, in una sentenza del 2014, ha respinto il ricorso ritenendo innanzitutto che la Commissione non fosse tenuta ad adottare, a livello dell'Unione, una norma di commercializzazione degli agrumi identica alla norma Cee-Onu. Secondo, che i principi di parità di trattamento e di non discriminazione non fossero stati violati, dal momento che, per quanto concerne l'obiettivo di informare i consumatori delle sostanze utilizzate nei trattamenti post raccolta, i produttori di agrumi si trovano in una situazione diversa da quella dei produttori di altri ortofrutticoli.

L'etichettatura deve garantire la tutela del consumatore
Terzo, che nemmeno il principio di proporzionalità fosse stato violato, dato che, nel percepire l'indicazione esterna speciale per gli agrumi, i consumatori non perverrebbero alla conclusione errata secondo la quale gli ortofrutticoli privi di siffatta indicazione non sarebbero stati trattati con sostanze chimiche. E quarto, prosegue il comunicato, che l'etichettatura relativa all'eventuale trattamento post raccolta degli agrumi fosse necessaria al fine di garantire una tutela adeguata dei consumatori, non potendosi ammettere una distinzione, a tale riguardo, tra i consumatori all'interno e all'esterno dell'Unione.

La Corte respinge in toto l'impugnazione della Spagna
Con la sua sentenza, la Corte respinge in toto l'impugnazione della Spagna. Secondo la Corte, il Tribunale ha, da un lato, motivato in maniera sufficiente la propria sentenza e, dall'altro, giustamente ritenuto che la disposizione in questione fosse proporzionata allo scopo perseguito. La Corte conferma, al pari del Tribunale, che è ragionevole che il consumatore sia avvertito dei trattamenti effettuati sugli agrumi dopo la raccolta, dal momento che, a differenza dei frutti a buccia sottile, gli agrumi possono essere trattati con dosi molto più elevate di sostanze chimiche e la loro buccia può in qualche modo entrare a far parte dell'alimentazione umana. La Corte ricorda che i limiti massimi applicabili ai residui di fenilfenolo (fungicida agricolo utilizzato per il trattamento a cera delle superfici degli agrumi) sono fissati a un livello 50 volte maggiore per gli agrumi che per altri frutti.

L'obbligo di indicare in etichetta i trattamenti post-raccolta
La Corte sottolinea anche che il Tribunale ha giustamente ritenuto che un eventuale svantaggio concorrenziale per i produttori di agrumi non ledesse il principio della parità di trattamento, poiché non era tale da rimettere in discussione il fatto che i produttori di agrumi, cui si riferisce la disposizione controversa, non si trovano in una situazione comparabile a quella dei produttori di altri ortofrutticoli. Peraltro, il fatto che né la legislazione specifica sugli agenti conservanti e altre sostanze chimiche utilizzate nei trattamenti post-raccolta né la legislazione relativa all'informazione del consumatore impongano una particolare etichettatura quanto ai pesticidi utilizzati nei trattamenti agricoli non comporta che alla Commissione sia impedito adottare una norma di commercializzazione che tenga conto, in particolare, dell'interesse dei consumatori a ricevere informazioni mirate e trasparenti nonché delle raccomandazioni relative alle norme Cee-Onu. In particolare, tale circostanza non osta a che la Commissione adotti una disposizione che prevede, per gli agrumi, un'etichettatura menzionante i trattamenti effettuati dopo la raccolta.