19 aprile 2024
Aggiornato 11:30
Le banche chiedono la sospensione degli atti

Popolari, Le associazioni degli azionisti ricorrono al Tar contro la riforma

Per lo studio legale Marini le nuove norme sono incostituzionali

ROMA (askanews) - Ricorso al Tar contro la riforma delle banche popolari con la trasformazione in SpA per quelle con un attivo superiore a 8 miliardi di euro e per la cancellazione del voto capitario.

Le banche popolari hanno impugnato le disposizioni della Banca d'Italia
Gli avvocati Francesco Saverio Marini e Ulisse Corea, dello studio legale Marini, unitamente al prof. Fausto Capelli, hanno impugnato per conto di diversi soci e associazioni di azionisti di banche popolari (Banca Popolare di Milano, UBI Banca, Veneto Banca, Banco Popolare, Banca Popolare di Sondrio) le disposizioni regolamentari adottate dalla Banca d'Italia, in attuazione dei nuovi articoli 28 e 29 TUB, come modificati dalla riforma delle banche popolari. «L'illegittimità dei provvedimenti - scrivono i legali - si fonda su numerosi vizi di illegittimità costituzionale della novella legislativa (già da più parti aspramente contestata, come noto, anche nel merito), con particolare riferimento alla parte in cui viene imposta (al di sopra della soglia di 8 mld di euro di attivo) la trasformazione della banca popolare in Spa e viene prevista la limitazione del diritto al rimborso del valore della partecipazione in capo al socio che intenda recedere, secondo quanto stabilito con regolamento della Banca d'Italia».

Le norme sarebbero incostituzionali
Le norme impugnate devono ritenersi incostituzionali, anzitutto, per la manifesta carenza dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza richiesti dall'art. 77 Cost. per l'emanazione di un decreto legge. Inoltre - continuano i legali - risultano violati gli artt. 70 e 77, comma 1, Cost., per violazione del principio di gerarchia delle fonti, là dove il decreto legge conferisce alla Banca d'Italia il potere «in bianco» di adottare norme regolamentari anche in deroga alla legge, senza neppure predeterminare il novero delle disposizioni legislative suscettibili di deroga. Nel merito, la riforma viola gli artt. 3, 23, 41, 42 e 45 della costituzione, posto che l'obbligatoria trasformazione in Spa (rispetto alla quale la banca ha le uniche alternative della riduzione dell'attivo entro il limite massimo di 8 mld o della liquidazione) comporta un vero e proprio illegittimo esproprio ai danni dei soci delle banche popolari, in tal modo privati di tutti i diritti e poteri connessi al modello popolare-cooperativo.

Il modello popolare-cooperativo si caratterizza per il voto capitario
Tale modello si caratterizza, come noto, per il voto capitario (per cui ogni socio ha un voto, indipendentemente dal numero di azioni possedute), per la presenza di un limite al possesso azionario e la previsione di un numero minimo di soci, tutti elementi che esprimono il carattere «democratico» della partecipazione. In aggiunta, la nuova disciplina consente di escludere o limitare senza limiti di tempo il diritto dei soci che intendano recedere al rimborso del valore della propria partecipazione, alle condizioni previste dalla Banca d'Italia con il regolamento oggi impugnato, la quale, a sua volta, in violazione dello stesso decreto legge, ha omesso di disciplinare tale limitazione rimettendone il potere alle stesse banche.

Le banche chiedono al TAR la sospensione immediata degli atti impugnati
Il tutto in palese violazione del principio di uguaglianza (art. 3), della riserva di legge in tema di imposizione di prestazioni patrimoniali (23) della libertà di iniziativa economica (41), del diritto di proprietà (42) e della garanzia costituzionale di promozione e protezione del modello cooperativo (45). Sono altresì manifestamente violati l'art. 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che protegge il diritto di proprietà e gli artt. 16 e 17 della Carta europea dei diritti fondamentali (Carta di Nizza) che tutelano parimenti la proprietà e la libertà di impresa. Infine, l'incostituzionalità del decreto legge deriva poi anche dalla irragionevolezza e arbitrarietà della soglia degli 8 mld di euro al di sopra della quale è imposta la trasformazione in S.p.A. (o, in alternativa, la riduzione dell'attivo o la liquidazione della banca). «Con il ricorso si chiede quindi al TAR la sospensione immediata dell'efficacia degli atti impugnati e la rimessione delle questioni di legittimità costituzionale alla Corte costituzionale».