16 aprile 2024
Aggiornato 07:30
Cgil: «Molto soddisfatti»

Aborto: Consiglio Stato respinge ricorso Lombardia

Il Tar aveva dichiarato che la Regione non poteva stabilire vincoli, frapporre ostacoli, condizionare la libera scelta delle donne e che i medici erano tenuti al rispetto della legge (la 194, appunto) e del codice deontologico.

Il Consiglio di Stato, con l’Ordinanza numero 5311/2008 del 7ottobre, ha respinto il ricorso presentato dalla Regione Lombardia contro la precedente ordinanza del Tar sulla legge 194. A maggio il Tar regionale aveva infatti accolto le ragioni di un gruppo di medici e della CGIL Lombardia che avevano chiesto di censurare le Linee Guida imposte dalla Regione ai medici e alle donne.

Il Tar aveva dichiarato che la Regione non poteva stabilire vincoli, frapporre ostacoli, condizionare la libera scelta delle donne e che i medici erano tenuti al rispetto della legge (la 194, appunto) e del codice deontologico. Il Tar aveva anche giudicato fondate le ragioni di urgenza e sospeso gli effetti della disposizione regionale, rinviando alla discussione di merito (presumibilmente entro la fine dell’anno) le motivazioni e il giudizio sul provvedimento. L’ordinanza del Consiglio di Stato, confermando l’orientamento del primo giudizio, e quindi la fondatezza della richiesta d’urgenza, impone alla Regione di ritirare quei provvedimenti.

La CGIL chiede di riaprire il confronto per adeguare le strutture sanitarie e ospedaliere e garantire le condizioni per l’affermazione dei diritti e delle scelte delle donne. Nino Baseotto, Segretario generale della CGIL Lombardia ha così commentato questa importante decisione: «Siamo molto, molto soddisfatti. Oggi è una splendida giornata per le donne, i loro diritti, la loro libertà di scelta».

«Questo pronunciamento del Consiglio di Stato ci dà ragione sul metodo (la procedura d'urgenza), ma soprattutto nel merito, con il vincolo per la Regione Lombardia di ritirare le proprie Linee Guida. Siamo probabilmente in presenza di una sentenza destinata a fare giurisprudenza, sia sul piano dei diritti delle donne, sia rispetto al delicato equilibrio nei rapporti tra Stato e Regioni. Mi auguro - ha concluso Baseotto - che la Regione voglia ora riaprire il confronto su questi temi, ascoltando davvero l'opinione delle donne, dei medici, delle organizzazioni di rappresentanza e della società civile».

Di seguito un estratto dell’Ordinanza del TAR (8 maggio 2008)

(…) Contro la Regione Lombardia (…)

Per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione.

(…) Considerato che, ad un sommario esame degli atti, il riscorso si manifesta fornito di Fumus Boni Juris, atteso che i provvedimenti giovati appaiono prime facie adottati in violazione dell’Art.117, secondo comma, lett. m), Cost. e dell’Art. 117, terzo comma, Cost. (sotto questo profilo, lì dove attribuisce allo Stato la potestà di dettare la disciplina di principio in materia di tutela della salute);

Considerato, inoltre, che la . n. 194/1978 non pare lasciare alcun spazio ad interventi di normazione amministrativa o comunque di stampo amministrativo,

Rilevato ancora che risulta in prime facie sussistente anche il periculum in mora per le conseguenze in tema di aggravamento dei rischi di responsabilità professionale a carico dei ricorrenti, derivanti dagli atti impugnati (…)

P.Q.M. Accoglie la domanda incidentale di sospensione.