4 ottobre 2024
Aggiornato 12:30
Privacy & Dl antiterrorismo

«Si cavalca la paura e si scavalcano le norme sulla privacy»

Sul dl antiterrorismo piovono polemiche, in particolare per la norma che prevede l'«agevolazione delle attività delle forze di polizia nella raccolta e nel trattamento dei dati personali», applicata genericamente ai «reati contro la sicurezza pubblica». Per l'Associazione nazionale Difesa della Privacy, il dl sarebbe di parte e scavalcherebbe illegittimamente le norme sulla privacy.

ROMA –  «Un atto, se non grave, quantomeno di parte». Con queste parole, Alfredo Visconti, vice presidente dell’Associazione nazionale Difesa della Privacy, commenta quanto previsto dal dl antiterrorismo nel punto intitolato «trattamento dei dati personali da parte delle forze di polizia». Un nodo che ha già fatto scoppiare diverse polemiche, che interpellano la questione del difficile equilibrio tra difesa della sicurezza pubblica e rispetto della privacy. A destare non poche preoccupazioni, infatti, quell’«agevolazione delle attività delle forze di polizia» prevista dal dl «nella raccolta e nel trattamento dei dati personali al fine di prevenire fenomeni di terrorismo e reati contro la sicurezza pubblica». Una dicitura piuttosto larga e generalizzata, e non specifica per i casi di terrorismo. Protagonista del dibattito, in particolare, l’art. 53 del codice della Privacy, da sempre osteggiato dalle forze di polizia perché, a loro avviso, ostacolerebbe il rapido trattamento dei dati personali nelle indagini. Articolo «scavalcato» dallo stesso decreto.

VISCONTI: L'ITALIA SCIVOLA SULL'ONDA LUNGA DELLA PAURA - Alfredo Visconti, in proposito, si è già fatto un’idea precisa. «L’Italia sta andando sull’onda lunga della paura che aveva già attraversato gli Stati Uniti, per cui sta accantonando una serie di garanzie relative alla privacy per la difesa del territorio e delle persone», spiega. «Mettere delle norme da un lato restrittive, dall’altro che scavalcano la possibilità delle persone di poter coprire determinati dati sensibili – che alla polizia giudiziaria erano noti già da prima – alla vista di tutti, ci sembra soltanto un’escamotage per essere più veloci», dichiara. «E la velocità, più che a sventare un atto, serve a riuscire a censire tante persone che altrimenti non si sarebbero mai censite», aggiunge.

IL RISCHIO E' CHE IL 90% DEI DATI FINIRANNO IN ANAGRAFICHE CHE NON AVREBBERO DOVUTO ESISTERE - Per il vicepresidente dell’Associazione nazionale Difesa Privacy, dunque, la «larghezza» del decreto, che scavalca la sola eventualità terroristica, avrebbe una finalità ben precisa. «Si sta sfruttando questo momento di paura per ottenere dati che altrimenti non si sarebbero mai ottenuti. Ma il problema è un altro», dichiara Visconti. «Sospettiamo che oltre il 90% dei dati che si otterranno riempiranno semplicemente delle anagrafiche che non avrebbero ragione di esistere, e andranno a recensire persone che diversamente non sarebbero mai state recensite». Addirittura, in alcuni casi, il provvedimento è «preventivo», spiega, «perché la sovraintenzione viene già monitorata». Ad ogni modo, per Visconti il nodo della questione riguarda l’eventuale comunicazione dei dati raccolti: «Questi dati restano a disposizione della sola polizia giudiziaria o verranno trasferiti a terzi?», si domanda. «Fatta una norma, anche se molto allargata, se viene utilizzata dalla sola polizia giudiziaria, ha un determinato valore; altrimenti la situazione si aggrava di molto, e l’atto potrebbe risultare davvero discriminatorio». Insomma, l’Associazione nazionale Difesa della Privacy «nutre forti dubbi sull’utilizzo postumo dei dati raccolti attraverso questo atto, premesso che lo stesso è stato fatto in barba a ogni ragionamento legale sulla privacy», conclude Visconti.

GARANTE PRIVACY DOPO PARIGI: NO A FRETTOLOSA COMPRESSIONE DELLE GARANZIE - D’altronde, a pochi giorni dall’attentato di Parigi, il Presidente dell’Autorità garante per la privacy Antonello Soro aveva indirizzato alla Camera dei deputati un’accorata raccomandazione: «Nel rapporto tra sicurezza e privacy occorrerebbe avere sempre un atteggiamento coerente,  nel rispetto del grande equilibrio che ispira la nostra Costituzione. E andrebbero evitate oscillazioni tra la recente planetaria indignazione per la scandalosa sorveglianza del Datagate e le pulsioni da più parti registrate in queste ore per una frettolosa compressione delle garanzie che il nostro ordinamento riserva per la protezione dei dati personali». Parole che, secondo alcuni, il dl in questione tiene in scarsissimo conto. Dall'ufficio Affari legislativi del Viminale diretto dal prefetto Bruno Frattasi, d'altra parte, spiegano che l'articolo 53 del codice della Privacy «impediva alle Forze di polizia di acquisire dati e informazioni personali, qualora ciò non fosse espressamente previsto da norme di rango primario, con conseguenze pregiudizievoli sull'attività di prevenzione e repressione dei reati, nonché di tutela della sicurezza pubblica». Ora, dunque, l’intervento del nuovo decreto sarebbe quello di adeguare il Codice al nuovo regime vigente, con la seguente postilla: «si intendono effettuati per finalità di polizia i trattamenti di dati personali direttamente correlati all’esercizio di compiti di prevenzione e tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, nonché ai compiti di polizia giudiziaria svolti ai sensi del codice di procedura penale, per la prevenzione e repressione dei reati». In pratica, verrebbe modificato il confine del diritto alla privacy non solo per i sospetti di terrorismo, ma per tutti i tipi di reati.

STRETTA ANCHE SUL WEB - Altri punti fondamentali del decreto sfiorano invece il tema della libertà di espressione, muovendosi su un crinale che alcuni hanno definito «scivoloso». Il dl si propone infatti di «aggiornare gli strumenti di contrasto all’utilizzazione della rete internet per fini di proselitismo e agevolazione di gruppi terroristici», prevedendo, tra le altre cose, un «aggravamenti delle pene stabilite per i delitti di apologia e di istigazione al terrorismo commessi attraverso strumenti telematici»  e «la possibilità per l’Autorità Giudiziaria di ordinare agli internet provider di inibire l’accesso ai siti utilizzati per commettere reati con finalità di terrorismo, compresi nell’elenco costantemente aggiornato dal Servizio Polizia Postale e delle Telecomunicazioni della Polizia di Stato. Nel caso di inosservanza è la stessa Autorità Giudiziaria a disporre l’interdizione dell’accesso ai relativi domini internet». Alcuni osservatori hanno contrapposto alla norma l’elevato rischio che, nell’attuazione del decreto, la libertà di circolazione delle informazioni e dei contenuti finisca con il rimanere, talvolta, «triturata» nella macchina dell’antiterrorismo in ragione di alcune approssimazioni definitorie e tecnico-informatiche che sembrerebbero non mancare nel testo.

RESTRIZIONI DELLA PUNIBILITÀ DEI SERVIZI DI INTELLIGENCE - Ulteriore nodo di ambiguità del dl, «l’ampliamento delle ‘garanzie funzionali’ riconosciute agli appartenenti ai Servizi di informazione», che escluderebbe «la punibilità di una serie di condotte in materia di terrorismo (diverse dai reati di attentato o di sequestro di persona), commesse dal personale delle Agenzie di intelligence per finalità istituzionali e previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri». Un punto di certo controverso, proprio per la larghezza definitoria utilizzata. Quali sono, infatti, le condotte perpetrate dai Servizi di cui si vuole escludere la punibilità? Tale espressione potrebbe anche rimandare ai casi di sospensione dello stato di diritto finalizzata a fronteggiare urgenti minacce terroristiche. Altro timore è che, all’interno di questa norma, possano finirci condotte in ogni caso contrarie al rispetto dei diritti fondamentali di qualunque essere umano, e sulle quali è da tempo aperto un dibattito internazionale: basti pensare al famoso «ticking bomb scenario» spesso utilizzato per giustificare l’uso di tortura su persone sospettate di stare per compiere atti terroristici.

DALLA PRIVACY ALLA DIGNITÀ - L’argomento, come si vede, è spinoso e complesso. In questione, il discrimine che separa la difesa della sicurezza della comunità e la lesione di diritti fondamentali, come quello alla privacy, all’espressione e addirittura, nel caso della tortura e di trattamenti disumani e degradanti, alla dignità e alla vita. Tematiche sulle quali – come ha sottolineato Visconti – è in atto un progressivo avvicinamento europeo all’approccio americano post-11 settembre. Tutte domande, d’altra parte, che interpellano il concetto stesso di stato, legge, civiltà e, in ultima istanza, umanità.