Ddl concorrenza, si perde l'immobile se si saltano 6 rate del leasing (anche non consecutive)
Ecco cosa cambia in caso di risoluzione del contratto per inadempimento, quali sono i diritti e i doveri del concedente e quando è necessaria l'intermediazione del perito

ROMA - Costituisce grave inadempimento dell'utilizzatore il mancato pagamento di almeno sei canoni mensili o due canoni trimestrali anche non consecutivi o un importo equivalente per i leasing immobiliari, ovvero quattro canoni mensili anche non consecutivi o un importo equivalente per gli altri contratti di locazione finanziaria. E' quanto prevede il nuovo emendamento dei relatori al ddl concorrenza sul leasing immobiliare.
Cos'è la locazione finanziaria
Per quanto riguarda la prima restano ferme le norme della legge di Stabilità. Per locazione finanziaria - si legge nel testo dell'emendamento firmato e depositato in commissione Industria del Senato da Salvatore Tomaselli (Pd) e Luigi Marino - si intende il contratto con il quale la banca, o l'intermediario finanziario iscritto, nell'albo si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, e lo fa mettere a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto.
La risoluzione del contratto per inadempimento
Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito ovvero, in caso di mancato esercizio del diritto, l'obbligo di restituirlo. In caso di risoluzione del contratto per l'inadempimento dell'utilizzatore «il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene», effettuata ai valori di mercato, dedotta la somma pari all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto, nonché le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita.
I diritti del concedente
Il concedente ha diritto all'eventuale differenza negativa tra quanto ricavato dalla nuova allocazione del bene e gli importi di cui al periodo precedente. Il concedente quindi procede alla vendita o ricollocazione del bene sulla base dei valori risultanti da pubbliche rilevazioni di mercato elaborate da soggetti specializzati. Quando non è possibile far riferimento ai predetti valori, procede alla vendita sulla base di una stima effettuata da un perito scelto dalle parti di comune accordo nei venti giorni successivi alla risoluzione del contratto.
I doveri del concedente e l'intermediazione del perito
Oppure, in caso di mancato accordo nel predetto termine, da un perito indipendente scelto dal concedente in una rosa di almeno tre operatori esperti, previamente comunicati all'utilizzatore, che può esprimere la sua preferenza vincolante ai fini della nomina entro dieci giorni dal ricevimento della predetta comunicazione. Il perito è indipendente quando non è legato al concedente da rapporti di natura personale o di lavoro tali da compromettere l'indipendenza di giudizio. Nella procedura di vendita o ricollocazione il concedente si attiene a criteri di celerità, trasparenza e pubblicità adottando modalità tali da consentire l'individuazione del migliore offerente possibile con obbligo di informazione dell'utilizzatore.