19 aprile 2024
Aggiornato 03:00
Corte di Cassazione - Sezione lavoro - sentenza del 3 novembre 2008, n. 26381

Procedura di mobilità valida in caso di cessazione dell'attività aziendale anche per la dipendente in stato interessante

Valido il licenziamento solo se comminato dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 115 del 2003

Con sentenza del 3 novembre 2008, n. 26381 la Sezione lavoro della suprema Corte di Cassazione ha stabilito che è nullo il licenziamento per messa in mobilità della dipendente in stato interessante nel caso che questo sia stato comminato prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 115 del 2003.
A tale riguardo la Corte di Cassazione ha chiarito che la procedura di mobilità è applicabile nei confronti della lavoratrice madre in caso di chiusura dell’azienda o del reparto solo dopo il citato Decreto.

Dunque la Corte di Cassazione ha confermato il giudizio della Corte d’Appello che in precedenza aveva avvalorata la sentenza di primo grado con cui era stata invalidato il licenziamento comunicato in costanza di una procedura di mobilità da parte dell’azienda ad una lavoratrice in stato di gravidanza.
La Corte di Cassazione, a tale riguardo, ha ricordato che la norma relativa al licenziamento delle lavoratrici madri vigente all’epoca del licenziamento collettivo, oggetto della controversia in esame, era quella di cui all’art. 54 del D.Lgs n.151 del 2001, contenente il «T.U. delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’art. 15 della legge n. 53 del 2000».

Tale norma, infatti, dopo aver ribadito il divieto di licenziamento della lavoratrice dall’inizio del periodo di gravidanza al compimento di un anno di età del figlio, con la previsione di alcune eccezioni, contiene al quarto comma una disposizione che dispone che «la lavoratrice non può essere collocata in mobilità a seguito di licenziamento collettivo ai sensi della L. n. 223 del 1991 e successive modificazioni». E dopo il D.Lgs. n. 115 del 2003 è stata fatta salva l’ipotesi di collocamento in mobilità a seguito della cessazione dell’attività dell’azienda.

Per la Cassazione, quindi, correttamente il giudice del merito ha interpretato la norma di cui al quarto comma del D.Lgs n. 151 del 2001 nel senso di aver introdotto - fino all’entrata in vigore di del D.Lgs n. 115 del 2003 – un divieto assoluto di licenziamento della lavoratrice madre a seguito di procedure di mobilità.

Corte di Cassazione - Sezione lavoro - sentenza del 3 novembre 2008, n. 26381