19 marzo 2024
Aggiornato 11:30
Approvato il decreto

Green pass bis: tutte le novità

Green pass obbligatorio a scuola, all'università, sui mezzi di trasporto a lunga percorrenza, su funivie, cabinovie e seggiovie. Validità dei test molecolari estesa a 72 ore

Green pass bis: tutte le novità
Green pass bis: tutte le novità Foto: ANSA

Green pass obbligatorio a scuola, all'università, sui mezzi di trasporto a lunga percorrenza, su funivie, cabinovie e seggiovie, senza limitazioni alla vendita di titoli di viaggio. Validità dei test molecolari estesa a 72 ore, screening della popolazione scolastica. Sono le misure contenute nel decreto green pass scuola e trasporti approvato alla Camera con la fiducia e ora all'esame del Senato per la conversione definitiva in legge. Queste le novità:

Test validi 72 ore

E' prevista l'estensione da 48 a 72 ore della validità dell'esito negativo del test molecolare, ai fini della durata della certificazione verde. Il test molecolare può essere eseguito anche su campione salivare, nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute del 14 maggio 2021.

Stop alla DAD

Le attività dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado si svolgono in presenza. Sono possibili deroghe all'attività in presenza, fino al 31 dicembre 2021, solo in zona rossa e in circostanze eccezionali.

Obbligo Green Pass a scuola

Fino al 31 dicembre 2021, il personale scolastico delle scuole statali, paritarie e non paritarie, e il personale universitario deve essere in possesso della certificazione verde COVID-19 ed esibirla. Il mancato rispetto è considerato assenza ingiustificata e determina la non corresponsione della retribuzione e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, la sospensione del rapporto di lavoro. Deve essere in possesso della certificazione verde ed esibirla anche chiunque accede a scuola e all'università quindi genitori, personale addetto alla ristorazione, manutenzione, pulizie.

La certificazione non è, però, richiesta agli studenti tranne agli studenti universitari. L'obbligo non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale. Nei casi in cui la certificazione verde non sia stata generata o non sia stata rilasciata all'avente diritto in formato cartaceo o digitale (per qualche problema di natura amministrativa o informatica), l'obbligo si intende comunque rispettato con la presentazione di un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria o dall'esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o dal medico di medicina generale dell'assistito, che attesti che il soggetto soddisfa una delle condizioni per il rilascio della certificazione verde.

Controlli

La verifica del rispetto delle prescrizioni relative al possesso e all'esibizione della certificazione verde è affidata ai dirigenti scolastici e ai responsabili delle altre istituzioni. Le verifiche relative agli studenti universitari sono svolte a campione, secondo modalità individuate dalle medesime istituzioni.

Sanzioni

Le sanzioni da 400 a 1000 euro sono comminate ai dirigenti scolastici (e ai loro delegati), ai responsabili dei servizi educativi dell'infanzia e ai responsabili delle scuole paritarie e delle altre istituzioni di formazione che non verificano il possesso della certificazione da parte del personale ma anche alle persone non appartenenti al personale scolastico (ad esempio un genitore) che siano sprovviste di certificazione.

Screening

Il Commissario straordinario predispone e attua un piano di screening della popolazione scolastica. A tal fine è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro. Il piano di screening riserverà particolare attenzione alla fascia di età 6-12 anni.

Green pass provvisorio per senza fissa dimora

Viene assegnato un Green pass provvisorio o, in alternativa, di un codice a barre personale per i cittadini UE e dei Paesi terzi, anche senza fissa dimora, che vengono sottoposti a profilassi vaccinale, se in possesso di determinati codici identificativi, allo scopo di garantirne l'accesso a mense e servizi sociali.

Obbligo vaccino nelle RSA

L'obbligo di vaccinazione contro il COVID viene esteso a tutti i lavoratori, anche esterni, operanti a qualsiasi titolo in strutture di ospitalità e di lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative, strutture residenziali per anziani e strutture socio-assistenziali, o in strutture semiresidenziali o che a qualsiasi titolo ospitino persone in situazione di fragilità. L'estensione decorre dal 10 ottobre 2021, con applicazione fino al 31 dicembre 2021.

Mezzi di trasporto

Green pass obbligatorio per prendere l'aereo (sono esclusi gli aerei che trasportano merci, gli aerei militari e gli aerei personali), per le navi e per i traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, a esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina e per le Isole Tremiti. Restano escluse le imbarcazioni che svolgono servizio entro la stessa regione, come i collegamenti Elba-Livorno, Ischia-Napoli, eccetera. Obbligo sui treni Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità, sugli autobus di linea che collegano più di due regioni, sui pullman noleggiati appositamente da gruppi turistici, su funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale, anche in comprensori sciistici, senza limitazioni alla vendita di titoli di viaggio. Restano esclusi i mezzi di trasporto pubblico locale.