29 aprile 2024
Aggiornato 18:00
Corte di Cassazione - Sezione lavoro - sentenza del 1 dicembre 2008, n. 28525

Criteri per la qualificazione del rapporto di lavoro subordinato

Occorrono le direttive sulle modalità di svolgimento della prestazione

Con la Sentenza del 1 dicembre 2008, n. 28525 la Sezione lavoro della la suprema Corte di Cassazione ha chiarito che per qualificare come subordinato un rapporto di lavoro occorre che il datore di lavoro impartisca delle direttive sulle modalità di svolgimento della prestazione.
La Cassazione ha così rigettato il ricorso per il riconoscimento dell'esistenza del lavoro dipendente nella collaborazione continuativa e coordinata di un mastro di scuola di tennis adibito all'insegnamento nell'ambito di corsi-lezione presso un centro universitario sportivo.

Fatto e diritto
Il dipendente aveva chiesto l'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso col C.U.S. (Centro Universitario Sportivo) di Napoli e col C.U.S.I. (Centro Universitario Sportivo Italiano) per le mansioni espletate di direttore tecnico della scuola di tennis e la condanna di tali convenuti, in solido, a pagargli a titolo di differenze retributive con gli accessori di legge nonché la declaratoria di inefficacia, nullità o invalidità del licenziamento intimatogli, con la condanna dei convenuti a reintegrarlo nel proprio posto di lavoro e a risarcirgli i danni, comunque accertando la attuale piena operatività del rapporto di lavoro.
Il Tribunale aveva dichiarato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il maestro di tennis e il Centro Universitario Sportivo, per lo svolgimento da parte del primo di compiti di preparazione degli allievi del centro, di organizzazione di tornei, di partecipazione alle gare in veste di capitano non giocatore o accompagnatore, di controllo e manutenzione dei campi da tennis, di tenuta di corsi e di assistenza agli iscritti, condannando conseguentemente il predetto Centro, disattesa ogni altra domanda, a pagare al dipendente, le differenze retributive spettategli
Successivamente la Corte d'appello ha respinto nella loro interezza le domande proposte dal maestro di tennis e contro tale sentenza quest'ultimo ha presentato ricorso in Cassazione.
La Corte di Appello, infatti, aveva accertato l'assenza di direttive da parte del Centro sui modi di svolgimento della prestazione, che invece era stata svolta ed organizzata in maniera autonoma dal maestro anche per ciò che riguarda le presenze e gli orari, sia pur tenendo conto dei vincoli del calendario federale.
Per la Corte di Appello l'assistenza che l'insegnante prestava all'attività agonistica del Centro rappresentava un impegno accessorio, ovvero un «normale completamento della collaborazione personale concordata ed i compiti di supervisione dell'utilizzo e manutenzione dei campi da tennis erano stati considerati come funzionali alla stessa autonomia del collaboratore.

La decisione della Corte di Cassazione
Per la Corte di Cassazione «Elemento indefettibile del rapporto di lavoro subordinato - e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo - è la subordinazione, intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato, mentre hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria altri elementi del rapporto di lavoro (quali, ad esempio, la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa, l'inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e il coordinamento con l'attività imprenditoriale, l'assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione), i quali - lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione del rapporto - possono, tuttavia, essere valutati globalmente, appunto, come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa di peculiarità delle mansioni, che incidano sull'atteggiarsi del rapporto».
Inoltre, non è idoneo a surrogare il criterio della subordinazione nei precisati termini neanche il «nomen iuris» che al rapporto di lavoro sia dato dalle sue stesse parti (cosiddetta «auto qualificazione»), il quale, pur costituendo un elemento dal quale non si può in generale prescindere, assume rilievo decisivo ove l'autoqualificazione non risulti in contrasto con le concrete modalità di svolgimento del rapporto medesimo».

Allegato
Corte di Cassazione - Sezione lavoro - sentenza del 1 dicembre 2008, n. 28525