18 aprile 2024
Aggiornato 09:00
INAIL - Nota 22 dicembre 2008, n. 9660

Autoliquidazione Inail 2008-2009 - Agevolazioni contributive per le imprese ubicate in zone svantaggiate

Premi e contributi delle gestioni previdenziali ed assistenziali, dovuti dai datori di lavoro agricolo. Regolazione del premio 2008 e codici da utilizzare

Con la Nota del 22 dicembre 2008, n. 9660 l’INAIL ha chiarito per l'applicazione all'Autoliquidazione 2008/2009 le riduzioni contributive in favore delle imprese ubicate nelle zone svantaggiate.
Tali agevolazioni si applicano nella misura:
- del 75% per i territori montani particolarmente svantaggiati (codice di agevolazione 5)
- del 68% per le zone agricole svantaggiate (codice di agevolazione 25);;
- del 70% per le «aree di montagna particolarmente svantaggiate» (codice di agevolazione 5);
- del 40% per le «altre aree svantaggiate» (codice 25).

Premi e contributi delle gestioni previdenziali ed assistenziali, dovuti dai datori di lavoro agricolo
I premi ed i contributi relativi alle gestioni previdenziali ed assistenziali, dovuti dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, occupato a tempo indeterminato e a tempo determinato nei territori montani, sono stati fissati nella misura del 20 per cento dal 1° ottobre 1994, del 25 per cento dal 1° ottobre 1995 e del 30 per cento dal 1° ottobre 1996.
Tali premi e contributi dovuti dai datori di lavoro agricolo operanti nelle zone agricole svantaggiate, sono stati fissati nella misura del 30 per cento dal 1° ottobre 1994, del 40 per cento dal 1° ottobre 1995, del 60 per cento dal 1° ottobre 1996».
Dal 1° gennaio 2006, per lo stesso periodo le agevolazioni contributive sono state così determinate:
a) nei territori montani particolarmente svantaggiati la riduzione contributiva compete nella misura del 75 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro:
b) nelle zone agricole svantaggiate, compresi le aree dell'obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché i territori dei comuni delle regioni Abruzzo, Molise e Basilicata, la riduzione contributiva compete nella misura del 68 per cento.
Dal 1° gennaio 2000, il complesso delle agevolazioni è stato ridistribuito in base ad una nuova classificazione delle zone svantaggiate, tenendo anche conto del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999.
La suddetta classificazione e la misura delle agevolazioni sono determinate dal CIPE, su proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, d'intesa con il Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali di categoria, sulla base dei seguenti criteri di individuazione delle zone:
a) zone interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 1 del regolamento (CEE) n. 2081 del 20 luglio 1993;
b) zone, comprese quelle di cui alla lettera a), svantaggiate in relazione alle condizioni socio economiche e fisico - ambientali, tra cui quelle previste ai fini dell'obiettivo n. 5 b del regolamento (CEE) n. 2081 del 20 luglio 1993; in tale ambito viene attribuito, anche ai fini della misura dell'agevolazione, particolare rilievo al parametro altimetrico.

Allegato
INAIL - Nota 22 dicembre 2008, n. 9660