19 aprile 2024
Aggiornato 09:00
INPS - Messaggio 13 novembre 2008, n. 25351

Lavoratori distaccati in Germania: invio copia formulario E 101 all’istituzione competente tedesca

L’esistenza (riconoscimento) del distacco e gli adempimenti dell’impresa distaccante secondo la normativa comunitaria

Premesso che la situazione di lavoratore «distaccato» può essere riconosciuta e può continuare a sussistere solo se e sino a quando sussista un «legame organico» tra impresa distaccante e lavoratore distaccato, secondo quanto era stato già stabilito con la Decisione comunitaria del 13 dicembre 2000, n. 181, la presenza del «legame organico» è riconoscibile dal mantenimento del rapporto di subordinazione con l'impresa distaccante durante tutto il periodo di distacco, oltrechè da altri elementi quali la responsabilità della impresa distaccante in materia di assunzione del lavoratore, la gestione del contratto di lavoro, la risoluzione del rapporto di lavoro e la determinazione della natura del lavoro da svolgere durante il periodo di distacco.

L’esistenza del distacco
Secondo tale citata Decisione non può sussistere «distacco» quando: o l'impresa presso la quale il lavoratore è distaccato metta tale lavoratore a disposizione di un'altra impresa operante nello stato membro di occupazione o il lavoratore distaccato in un determinato stato membro sia messo a disposizione di un'impresa situata in un altro stato membro o il lavoratore sia assunto in uno stato membro per essere inviato da un'impresa situata in un secondo stato membro presso un'impresa situata in un terzo stato membro o le imprese distaccanti e i lavoratori distaccati sono tenuti ad informare la sede INPS che ha rilasciato i formulari E 101 di qualsiasi modifica delle situazioni iniziali di distacco (specificatamente nei casi di mancata effettuazione o interruzione non temporanea del distacco ovvero nei casi di assegnazione del lavoratore ad altra impresa, con particolare riferimento a situazioni di avvenuta fusione o trasferimento dell'impresa distaccante) o i brevi periodi di rientro per ferie, malattia, festività o altro, non interrompono il periodo di distacco prefissato nel formulario; detto periodo avrà pertanto termine alla scadenza stabilita e non potrà essere prolungato dei periodi corrispondenti ai predetti rientri.

Adempimenti dell’impresa distaccante
Nel caso di lavoratori assunti per essere immediatamente distaccati all’estero, occorre, comunque:
• che l’impresa eserciti fondamentalmente la sua attività in Italia, impiegando in via normale il personale dipendente sul territorio nazionale (non potrà, ad esempio, applicarsi la normativa sul distacco ad un’impresa edile che svolga in Italia attività di mera gestione amministrativa, effettuando all’estero esclusivamente o in misura preponderante i lavori di costruzione che ne costituiscono l’oggetto)
• qualora si tratti di un’impresa di lavoro interinale, oltre alla persistenza del legame organico per tutta la durata del distacco che detta impresa metta abitualmente il personale a disposizione di utilizzatori che hanno sede in Italia, al fine di impiegarlo sul territorio nazionale.
Con il Messaggio del 13 novembre 2008, n. 25351 l’INPS ha chiarito alle proprie sedi che il rilascio del formulario E 101 deve avvenire in quattro copie, una da conservare agli atti, una da consegnare al datore di lavoro, una al lavoratore ed una da inviare all’istituzione competente del Paese di occupazione, quando il lavoratore viene distaccato in Belgio, Danimarca, Germania, Francia, Paesi Bassi, Austria, Finalndia, Svezia e Islanda.
Per quanto attiene alla Germania, le Istituzioni tedesche hanno comunicato che se il lavoratore è distaccato in Germania, copia del formulario in oggetto deve essere indirizzato non alla DVKA bensì alla:
Deutsche Rentenversicherung Bund - 97041 Wurzburg - GERMANIA.

INPS - Messaggio 13 novembre 2008, n. 25351
Con il messaggio 20062 dell’11 settembre 2008, è stato ribadito alle Sedi territoriali che il rilascio del formulario E 101 deve avvenire in quattro copie, una da conservare agli atti, una da consegnare al datore di lavoro, una al lavoratore ed una da inviae all’isitituzione competente del Paese di occupazione, quando il lavoratore viene distaccato in Belgio, Danimarca, Germania, Francia, Paesi Bassi, Austria, Finalndia, Svezia e Islanda.
Con il riferimento alla Germania, le Istituzioni tedesche hanno comunicato che se il lavoratore è distaccato in Germania, copia del formulario in oggetto deve essere indirizzato non alla DVKA bensì alla:
Deutsche Rentenversicherung Bund
97041 Wurzburg - GERMANIA.

[1] RIFERIMENTI NORMATIVI
PRASSI: (1) inps - messaggio 11 settembre 2008, n. 20062;
[1] RIFERIMENTI NORMATIVI

Copia formulario E 101