18 aprile 2024
Aggiornato 02:00
Corte di Cassazione - Sezione lavoro - sentenza 22 ottobre 2008, n. 25574

Mancata realizzazione del contratto d'assunzione: Risarcimento del danno per demansionamento

La mancata realizzazione del progetto da parte del datore non costituisce inadempimento contrattuale

Con sentenza del 22 ottobre 2008, n. 25574 la Sezione lavoro della Corte di Cassazione ha stabilito che nel caso che il contratto d'assunzione includa nelle mansioni una responsabilità per la realizzazione di un progetto, la mancata realizzazione dello stesso da parte del datore di lavoro non costituisce inadempimento contrattuale.

Fatto e diritto
Un ex dipendente di banca aveva citato in giudizio la stessa per richiedere il risarcimento del danno per l'omesso rilascio della certificazione dell'attività da lui svolta in qualità di addetto al servizio di investimento.
L’adito Tribunale condannava la banca a pagare all'ex dipendente il risarcimento del danno.
La banca allora proponeva appello proponeva appello deducendo: che il primo giudice aveva ignorato il contenuto del contratto stipulato tra le parti che non prevedeva che tra i compiti dell'appellato vi fosse anche il collocamento dei titoli (attività neppure provata in concreto dal dipendente); che il Tribunale aveva illegittimamente fatto ricorso al potere equitativo al fine di quantificare il danno lamentato non considerando che tale valutazione è consentita solo per la prova della entità del danno ma non anche per la sua sussistenza, il cui onere incombe sul danneggiato.
Con altra sentenza, non definitiva, il Tribunale aveva dichiarato che la banca non aveva adempiuto con correttezza alle obbligazioni nascenti dal contratto di lavoro stipulato con il dipendente «non provvedendo alla costituzione della rete di promotori finanziari per la cui realizzazione il dipendente era stato assunto e, comunque, ostacolando le iniziative del ricorrente» e rigettava «le domande di risarcimento del danno formulate dal ricorrente in relazione ai profili diversi del danno alla salute e del danno alla vita di relazione».
Anche in questo caso la banca proponeva appello avverso la detta sentenza non definitiva deducendo che il primo giudice «aveva travisato l'oggetto dell'obbligazione stipulata tra le parti», sia perché l'asserito obbligo non era stato assunto, sia perché la costituzione di una rete di promotori finanziari rientrava tra le scelte di politica aziendale ed economica che non poteva costituire oggetto di contrattazione con i dipendenti.
Per la banca «l'obbligazione assunta aveva ad oggetto solo la preposizione del dipendente alla direzione e alla gestione della «costituenda» rete di promotori» e, in subordine, rilevava che la condotta tenuta non poteva costituire fonte di danno né a titolo di responsabilità contrattuale né a titolo di responsabilità extracontrattuale, «posto che la mancata realizzazione della rete dei promotori era quantomeno ascrivibile alla incapacità professionale dell'appellato che non era stato in grado di raggiungere neppure gli obiettivi minimi per i quali era stato assunto». Il dipendente allora costituendosi, proponeva appello incidentale in ordine alle richieste non accolte, relative al lucro cessante, e alle ulteriori domande risarcitorie.
La Corte di Appello, riuniti i giudizi, in riforma di entrambe le sentenze appellate, respingeva le domande proposte dal dipendente condannandolo al rimborso in favore della appellante delle spese del doppio grado.
Per la Corte di Appello l'esame della lettera di assunzione aveva fatto rilevare la conformità della certificazione rilasciata al contenuto della stessa lettera, non essendo in particolare previsto che il dipendente svolgesse anche l'attività di collocamento dei titoli, ed aggiungeva che tanto bastava ad escludere il lamentato inadempimento della Banca ed insussistente il presupposto della domanda, considerato, altresì, che il dipendente non assolvendo ad un suo preciso onere probatorio, non aveva provato, né chiesto di provare, lo svolgimento della attività di collocamento dei titoli e la esistenza del danno asseritamente derivato dalla condotta della Banca.
Inoltre la Corte di Appello aveva escluso la sussistenza dell'ipotizzato inadempimento della Banca, rilevando che, dallo specifico contenuto del contratto concluso tra le parti, oltre che dai principi generali, si evinceva che la Banca non aveva assunto nei confronti del dipendente «l'obbligo di costituzione della rete dei promotori finanziari».
Sul lamentato, poi, «sostanziale demansionamento» conseguente alla mancata costituzione della detta rete (tesi, peraltro, ritenuta «neppure adeguatamente sviluppata nel ricorso introduttivo»), la Corte osservava che lo stesso non aveva trovato «alcun riscontro probatorio».
Allora il dipendente ha proposto ricorso un Cassazione,

La decisione della Corte di Cassazione
Per la Corte di Cassazione il ricorso del dipendente di banca deve essere respinto confermando così quanto stabilito dalla Corte di appello che aveva escluso l’inadempimento da parte della banca perché, dallo specifico contenuto del contratto concluso tra le parti, era evidente che la stessa non aveva assunto nei confronti del funzionario l’obbligo di costituzione della rete di promotori, quanto invece quello di «preposizione» del dipendente alla direzione e gestione della «costituenda» rete.
Per la Cassazione la banca non aveva alcun obbligo, ma solo l’eventualità di un progetto, per cui la sua mancata realizzazione non può configurarsi come violazione dell’articolo 2103 Cc («Mansioni del lavoratore») da parte del datore di lavoro.
Nel caso di specie poi il programma di formare una rete di promotori rientra, tra l’altro, tra le scelte dell’imprenditore che non possono costituire oggetto di contrattazione con i dipendenti.
Infatti, osserva la Cassazione, la Corte di Appello aveva espressamente ha disatteso la tesi del ricorrente «dovendo escludersi che la Banca avesse assunto nei confronti del dipendente l'obbligo di costituzione della rete dei promotori finanziari e, conseguentemente, la mancata realizzazione del programma non poteva costituire un inadempimento, fonte di danno risarcibile».
Infine per la Cassazione la valutazione, strettamente di merito, in ordine alla circostanza che la costituzione della detta rete non fosse stata oggetto di obbligazione da parte della società, è stata adeguatamente e congruamente motivata, non soltanto in astratto, ma anche in concreto con riferimento allo specifico contenuto del contratto.

Corte di Cassazione - Sezione lavoro - sentenza 22 ottobre 2008, n. 25574