29 agosto 2025
Aggiornato 08:30
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Nota del 3 ottobre 2008, n. 48

Lavoro intermittente: non spetta l’indennità di disoccupazione se non si risponde alla chiamata

Rilevante l’obbligo di rispondere alla chiamata

Con Nota del 3 ottobre 2008 il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali in risposta ad un interpello del Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha ricordato che il lavoro intermittente, o lavoro a chiamata, o job on call, (art. 33 del D.Lgs. n. 276/2003) è il contratto mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa, secondo le modalità e i limiti previsti dell’art. 34 del citato D.Lgs.

Tale tipologia contrattuale può essere a termine o a tempo indeterminato e contenere la previsione della corresponsione, in favore del lavoratore, di una indennità di chiamata per i periodi in cui il medesimo garantisce la sua disponibilità a rendere la prestazione lavorativa (art. 36 del D.Lgs. n. 276/2003).
Dopo la sua rivitalizzazione (era stato abolito dal Governo Prodi) il lavoro intermittente, potrà realizzare la propria efficacia non solo in quei settori nei quali era già stato utilizzato (turismo, commercio, pubblici esercizi) ma anche in altre nuove attività.
Ciò premesso va dunque evidenziato che, nel caso di contratto di lavoro intermittente con obbligo di risposta alla chiamata, sulla base dell’art. 38, comma 3, D.Lgs. n. 276/2003, deve ritenersi senz’altro esclusa la corresponsione del trattamento di disoccupazione per tutto il periodo durante il quale il lavoratore resta disponibile a prestare la propria attività, percependo la relativa indennità di chiamata.

Alla luce di quanto sopra ove l’obbligo del lavoratore di rispondere alla chiamata non sia pattuito, al medesimo può essere riconosciuto, limitatamente ai periodi di non lavoro, lo stato di disoccupazione indennizzabile con la relativa indennità, ordinaria o a requisiti ridotti, sempre che nel caso di specie ricorrano le relative condizioni di natura contributiva ed assicurativa.

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Nota del 3 ottobre 2008, n. 48