Contratto di solidarietà espansivo: Voci della retribuzione lorda prevista dai CCNL
Calcolo del contributo a carico del datore di lavoro che attiva il contratto
Con Nota del 3 ottobre 2008, n. 42 il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in ordine alle voci che costituiscono la retribuzione lorda prevista dal CCNL di categoria sulle quali calcolare il contributo dovuto a favore dei datori di lavoro che attivano il contratto di solidarietà espansivo, ed in risposta al relativo quesito posto dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, ha chiarito che il contratto di solidarietà espansivo è un accordo aziendale stipulato dal datore di lavoro e sindacati aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che prevede una riduzione stabile dell’orario di lavoro e della retribuzione dei dipendenti in forza e, contestualmente, l’effettuazione di nuove assunzioni al fine di incrementare l’organico.
Tale accordo deve essere depositato presso la DPL territorialmente competente, che provvede alla verifica della corrispondenza tra riduzione di orario concordata e assunzioni effettuate.
La sottoscrizione dell’accordo comporta il riconoscimento in favore del datore di lavoro di un contributo a carico dell’assicurazione per la disoccupazione involontaria, a condizione che tali agevolazioni, riconosciute in via alternativa, nei 12 mesi antecedenti alle nuove assunzioni il datore di lavoro non abbia proceduto a riduzioni di personale o a sospensioni dal lavoro per CIGS.
Tali agevolazioni sono pari, per ogni mensilità corrisposta ai nuovi assunti, al:
• 15% per i primi 12 mesi;
• 10% dal tredicesimo al 24° mese;
• 5% dal venticinquesimo al 36° mese.
La percentuale di tale contributo è commisurata alla retribuzione lorda prevista dal CCNL di categoria per il livello di inquadramento del neo assunto.
Per quanto attiene all’individuazione della «retribuzione lorda prevista dal CCNL per il Ministero rientrerebbe sia la retribuzione percepita dal lavoratore comprensiva di eventuali elementi aggiuntivi quali, a titolo esemplificativo, i superminimi individuali o collettivi, gli scatti di anzianità ecc., sia quella tabellare prevista dal CCNL.
Per il ministero, stante il carattere della stabilità che le connota, la paga base o minimo contrattuale (ossia l’ammontare della retribuzione determinata dal contratto collettivo a seconda della categoria e qualifica attribuite al lavoratore) e l’indennità di contingenza (ossia l’importo che ha la funzione di adeguare la retribuzione agli aumenti del costo della vita, inglobato da molti contratti nella paga base) siano sicuramente computabili ai fini del calcolo in questione.
Concorrono inoltre a costituire la retribuzione lorda del dipendente, oltre e al pari della paga base e dell’indennità di contingenza, il c.d. terzo elemento distinto dalla retribuzione (E.D.R.) gli scatti di anzianità, la 13° e la 14° mensilità, l’indennità di cassa o l’indennità sostitutiva della mensa,
Per il calcolo del contributo a carico del datore di lavoro che applica il contratto di solidarietà espansivo tali voci, dunque, fanno parte della retribuzione lorda prevista dal CCNL di categoria.
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Nota 3 ottobre 2008, n. 42
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