Tesserino di riconoscimento per il personale occupato nei cantieri edili e privacy
Deve riportare la data di nascita
Con Nota del 3 ottobre 2008, n. 41 il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in ordine al quesito posto dall’ANIE in materia di privacy del lavoratore per quello che deve essere apposto sul tesserino di riconoscimento oltre alle generalità, in particolare all’indicazione anche della data di nascita, ha risposto che non viola le norme sulla privacy la disposizione che prescrive l’indicazione della citata data di nascita sul tesserino stesso.
Dunque l’indicazione della data di nascita non risulta sproporzionata rispetto alle finalità della privacy e quindi non è solo sufficiente l’indicazione degli altri elementi indicati dalla circolare n. 29/2006 (fotografia, nome e cognome del lavoratore, nome o ragione sociale del datore di lavoro).
A tale riguardo il Garante della privacy anche se ha ritenuto che i cartellini identificativi contenenti anche i dati anagrafici del lavoratore fossero non pertinenti rispetto alle finalità della privacy per il Ministero del lavoro la tutela del diritto alla riservatezza può, da parte del Legislatore, subire una limitazione (proporzionale) a fronte del disvalore e della pericolosità sociali di talune condotte che si vogliono combattere e reprimere, proprio a salvaguardia di concorrenti e superiori valori e garanzie costituzionali.
Dunque la tutela del diritto alla riservatezza può essere graduata ad opera del Legislatore in rapporto ad un’esigenza concreta – purché costituzionalmente protetta.
Pertanto, la indicazione contenuta nella circolare ministeriale – che, peraltro, ha solamente esplicitato il concetto di «generalità del lavoratore» senza apportare alcuna indebita integrazione concettuale e terminologica del precetto legislativo – risulta essere sotto ogni profilo, formale e sostanziale, rispettosa del principio del trattamento dei soli dati personali che siano pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per cui sono raccolti e trattati (v. art. 11, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 196/2003).
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Nota 3 ottobre 2008, n. 41