Benefici contributivi e anzianità di disoccupazione
Conta la presentazione dell'interessato della dichiarazione di disponibilità al lavoro resa al competente Centro per l'impiego
Con Nota del 3 ottobre 2008, n. 49 il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in ordine momento dal quale decorre lo status di disoccupazione/inoccupazione, ai fini degli sgravi contributivi di cui alla legge 407/1990 a favore del datore di lavoro che assume a tempo indeterminato disoccupati da almeno 24 mesi,, ed in risposta al relativo quesito posto dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, ha risposto che bisogna riferirsi solo alla data di presentazione da parte dell'interessato della dichiarazione di disponibilità al lavoro resa al competente Centro per l'impiego.
Ricorda il Ministero che tale stato di disoccupazione come definito dall’art. 1 del D.Lgs. n. 297 del 2002 quale «condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti, secondo il successivo art. 3 deve essere comprovata dalla presentazione dell’interessato presso il Servizio competente nel cui ambito territoriale si trova il domicilio del medesimo, accompagnata da una dichiarazione che attesti l’eventuale attività lavorativa precedentemente svolta dal soggetto, nonché l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.
Per il ministero dunque per godere delle citate agevolazioni contributive è necessaria, ai fini della prova della condizione di disoccupazione, la dichiarazione di responsabilità prodotta dal lavoratore al competente Centro per l’impiego corredata dall’attestazione di permanenza del soggetto interessato nello stato di disoccupazione da parte del citato Centro.
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Nota 3 ottobre 2008, n. 49
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