23 aprile 2024
Aggiornato 08:00
Corte di Cassazione - Sezione lavoro - sentenza 22 luglio 2008, n. 20188

Morti sul lavoro: il risarcimento del danno morale e di quello biologico ai familiari

Prova del danno morale dovuto alla morte del congiunto

Con sentenza 22 luglio 2008, n. 20188 la Sezione lavoro della suprema Corte di Cassazione ha chiarito che l’infortunio sul lavoro, che ha causato la morte del dipendente, al di là del fatto e delle conseguenze penali, è sempre danno risarcibile ( come danno morale), ma non è configurabile come danno biologico.

Il danno morale
Il danno morale dovuto ai parenti della vittima non necessita della prova specifica della sua sussistenza, dato che la prova può essere desunta anche solo in base allo stretto vincolo familiare.
Al fine di valutare l’entità del danno morale conseguente alla morte del congiunto lavoratore il vincolo familiare di per sé costituisce elemento presuntivo su cui basare la prova dell’esistenza del danno morale stesso.
L’accertata mancanza di convivenza dei soggetti danneggiati con il congiunto deceduto rappresenta invece un idoneo elemento indiziario da cui potrebbe derivare un danno morale di ridotta entità.

Il danno biologico
Per la Cassazione la morte non costituisce la massima lesione possibile del diritto alla salute, ma incide sul diverso bene giuridico della vita, a meno che non intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni subite dalla vittima del danno e la morte causata dalle stesse, nel qual caso, essendovi un’effettiva compromissione dell’integrità psico-fisica del soggetto che si protrae per la durata della vita, è configurabile un danno biologico risarcibile in capo al danneggiato, che si trasferisce agli eredi.

Fatto e diritto
Dopo l’infortunio sul lavoro fratello e madre del dipendente morto, hanno presentato ricorso al Tribunale per ottenere la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali, non patrimoniali e biologici dei titolari della società presso cui si era verificato l’infortunio.
Il Tribunale ha rigettato la domanda e la Corte d’appello ha confermato la decisione dei giudici di primo grado in quanto per la Corte ha assunto particolare rilievo «non era configurabile danno biologico subito dal defunto e trasmissibile agli eredi nel caso di morte, mentre nessuna prova i congiunti avevano dato di aver subito un danno biologico».

La decisione della Cassazione
Per la Cassazione non è condivisibile l’assunto che la morte produrrebbe sempre, e nella misura massima, danno biologico per la vittima, con conseguente trasferimento agli eredi del diritto al risarcimento.
Infatti per la stessa anche la giurisprudenza della Corte esprime il consolidato principio secondo il quale la lesione dell’integrità fisica con esito letale, intervenuta immediatamente o a breve distanza dall’evento lesivo, non é configurabile come danno biologico (diverso dal danno morale che la morte sempre produce), giacché la morte non costituisce la massima lesione possibile del diritto alla salute, ma incide sul diverso bene giuridico della vita, a meno che non intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni subite dalla vittima del danno e la morte causata dalle stesse, nel qual caso, essendovi un’effettiva compromissione dell'integrità psico-fisica del soggetto che si protrae per la durata della vita, è configurabile un danno biologico risarcibile in capo al danneggiato, che si trasferisce agli eredi, i quali potranno agire in giudizio nei confronti del danneggiante.

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