19 aprile 2024
Aggiornato 08:30
La presidente della Camera giustifica l'azione del governo

Boldrini: la questione di fiducia è ammissibile

La presidente della Camera, Laura Boldrini, in Aula alla Camera al termine del dibattito apertosi dopo l'intervento della ministra Boschi che ha posto la questione di fiducia sull'Italicum, ha affermato che «Nel nostro ordinamento il governo può per prerogativa costituzionale in ogni caso porre, in ogni fase del procedimento legislativo, la questione di fiducia indipendentemente dall'oggetto».

ROMA (askanews) - «Nel nostro ordinamento il governo può per prerogativa costituzionale in ogni caso porre, in ogni fase del procedimento legislativo, la questione di fiducia indipendentemente dall'oggetto» attraverso la quale «mette in discussione la propria responsabilità politica nei confronti della Camera e dunque anche la propria permanenza in carica». Lo ha detto la presidente della Camera, Laura Boldrini, in Aula alla Camera al termine del dibattito apertosi dopo l'intervento della ministra Boschi che ha posto la questione di fiducia sull'Italicum.

L'articolo 116 comma 4
«I casi di esclusione della facoltà di porre la questione di fiducia - ha ricordato - sono individuati dall'articolo 116 comma 4 del regolamento. Tale disposizione non prevede tra le materie escluse quella elettorale. La presidenza, senza entrare nel merito di valutazioni sull'opportunità politica del voto di fiducia, non può che ammettere da parte del governo l'esercizio di tale prerogativa costituzionale». «E' stato anche sostenuto - ha sottolineato Boldrini - che su una materia su cui si può chiedere lo scrutinio segreto sia esclusa la possibilità per il governo di porre la questione di fiducia: al riguardo osservo che articolo 116 comma 4 del regolamento esclude la questione di fiducia solo su argomenti per i quali il regolamento prescrive votazioni per alzata di mano o per scrutinio segreto. Non si applica quando il voto segreto è previsto solo su richiesta».

Quando successe con Nilde Iotti
Quindi Boldrini ha citato la presidente della Camera Nilde Iotti che, nella seduta del 24 gennaio 1990 «di fronte a obiezioni analoghe a quelle odierne, ha precisato che il fatto che la nuova disciplina dell'articolo 49 abbia soppresso i casi di scrutinio segreto obbligatorio non può indurre a pervenire, in via meramente interpretativa, alla conclusione che quel divieto, relativo all'apposizione della fiducia, riguardi ora le materie in cui è ancora possibile ricorrere allo scrutinio segreto che resta comunque facoltativo. A tale conclusione, che può anche avere una sua logica così come possono essere invocate logiche opposte, può pervenirsi solo attraverso un'esplicita modificazione del quarto comma dell'articolo 116 del regolamento senza la quale il presidente non potrebbe in alcun modo limitare l'esercizio di quella che, attraverso una consolidata consuetudine, si è affermata come prerogativa del governo. Alla luce di tali elementi sarebbe arbitrario da parte della presidenza escludere l'ammissibilità della fiducia sulla materia in oggetto».