29 marzo 2024
Aggiornato 14:00
Caso Ruby

Fini valuta richiesta conflitto della maggioranza: Caso inedito

Sul conflitto ha sempre deciso l'Ufficio di Presidenza, ma questo è diverso

ROMA - Il caso della richiesta da parte della maggioranza di sollevare un conflitto di attribuzione contro i giudici di Milano che hanno rinviato a giudizio Silvio Berlusconi per il caso Ruby presenta tratti «inediti» e «non risulta riferibile direttamente» ad alcun precedente. Lo ha ribadito il presidente della Camera, Gianfranco Fini, in apertura della seduta della Giunta per il Regolamento convocata oggi - e aggiornata a martedì prossimo - per acquisire un parere sulla vicenda che Pdl, Lega e Responsabili chiedono di sottoporre al voto dell'Aula. Dall'intervento della terza carica dello Stato è emerso che non sarà scontata l'applicazione della prassi seguita finora di affidare la decisione sul passaggio in Assemblea innanzitutto all'Ufficio di presidenza, organo dove in questa legislatura i numeri sono a favore dell'opposizione.

PRASSI - Prima di dare spazio agli interventi dei componenti della Giunta, la terza carica dello Stato ha illustrato nel dettaglio la prassi seguita finora a Montecitorio nei precedenti di richiesta di conflitto di attribuzione: nella XIV legislatura il caso Faggiano-Sardelli, nella XV legislatura il caso della Rosa nel Pugno e di Mancini. In tutti e tre i casi, ha ricordato Fini, mancando nel regolamento della Camera una disciplina sulla materia e considerando la prassi l'ufficio di presidenza come una sorta di 'filtro', «la valutazione negativa di tale organo ha condotto alla mancata sottoposizione della questione all'Assemblea».

PRECEDENTI - Ma non è questo il caso, ha rilevato il presidente della Camera ricordando che «a differenza dei tre precedenti di valutazione negativa dell'Ufficio di presidenza, nel caso in esame la richiesta di elevazione di un conflitto fa esplicito seguito a una precedente deliberazione dell'Assemblea del 3 febbraio scorso in ordine alla restituzione all'autorità giudiziaria degli atti relativi alla richiesta di autorizzazione all'esecuzione di una perquisizione domiciliare adottata ritenendosi dovuta da parte della procura la trasmissione degli atti al Tribunale dei ministri. La richiesta di elevare il conflitto, dunque, nel caso di specie è considerata dai richiedenti lo strumento per assicurare, in sede di contenzioso costituzionale, una tutela effettiva della volontà già manifestata dall'Assemblea».
Inoltre, «in due dei precedenti richiamati, l'ufficio di presidenza deliberò nel senso della 'insussistenza nel caso di specie dei presupposti per l'elevazione del conflitto di attribuzione' o 'dei presupposti per valutazioni da parte dell'ufficio di presidenza in ordine alla richiesta di elevazione di un conflitto di attribuzione'; tale conclusione dell'Ufficio di presidenza per le modalità con cui fu assunta, all'unanimità o comunque a larghissima maggioranza rese naturale la mancata sottoposizione della questione all'Assemblea». A differenza dei tre precedenti sopra richiamati, «nella presente circostanza la composizione dell'ufficio di presidenza, escludendo il presidente, vede una sottorappresentanza dei gruppi di maggioranza (9 membri) a fronte dei gruppi di opposizione (10 membri). E' evidente dunque come, nel caso in esame, la delibera dell'ufficio di presidenza in merito all'elevazione del conflitto può sottrarsi al criterio della maggioranza politica quale risulta dal complessivo assetto dei rapporti tra i gruppi».