29 marzo 2024
Aggiornato 12:00
Ministero del lavoro, Decreto Ministeriale del 23 dicembre 2008 (G.U. 14 gennaio 2009, n. 10)

Tattamento straordinario di integrazione salariale al personale imbarcato dipendente di imprese di pesca in crisi

Spetta al personale imbarcato dipendente ed ai soci lavoratori imbarcati

Con il Decreto Ministeriale del 23 dicembre 2008 (pubblicato sulla G.U. del 14 gennaio 2009, n. 10) il Ministero del lavoro ha concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale al personale imbarcato dipendente ed ai soci lavoratori imbarcati delle imprese di pesca in crisi.
Tale trattamento straordinario di integrazione salariale è stato riconosciuto per i periodi di sospensione dal lavoro e comunque per un periodo non superiore al numero di giornate retribuite al lavoratore nel corso dell'anno precedente.

E' stata esclusa l'applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi di sospensione dal lavoro in applicazione delle misure di cui ai commi da 1 a 6 del citato art. 4-ter, della legge 2 agosto 2008, n. 129, di conversione del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97.
La citata normativa – relativa al « Fermo di emergenza temporaneo e definitivo e CIGS nel settore della pesca» ha disposto che in dipendenza della situazione di crisi riguardante il settore della pesca, anche a seguito dei rialzi dei costi energetici e di produzione, é concesso, per impresa, l'arresto temporaneo delle attività di pesca per le imbarcazioni a strascico o volante, per una durata di trenta giorni nell'arco temporale di quattro mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

In conseguenza di tale fermo d'emergenza il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali è stato autorizzato a concedere alle imprese di pesca una compensazione che non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.
Le modalità di attuazione della misura compreso il regime di alternatività e le modalità di erogazione del premio sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Commissione consultiva centrale della pesca marittima.
La compensazione deve essere rapportata ai parametri stabiliti nel programma operativo, approvato dalla Commissione europea, per l'applicazione in Italia del Fondo europeo per la pesca.
In aggiunta,è stata autorizzata l'erogazione di una indennità giornaliera per garantire a ciascun membro dell'equipaggio imbarcato il minimo contrattuale ed i relativi oneri previdenziali ed assistenziali.
Le modalità di attuazione del fermo temporaneo, l'entità del premio, le relative erogazioni e la definizione dei periodi di fermo supplementare per esigenze biologiche nonché le misure di gestione e controllo, tenuto conto del sistema di localizzazione satellitare, per la tutela delle risorse ittiche giovanili nella fascia costiera e nelle zone di tutela biologica, vengono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite la Commissione consultiva centrale della pesca marittima, nonché le competenti Commissioni parlamentari.
A tale riguardo l'INPS dovrà provvedere ad autorizzare ed erogare il trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, sulla base dell'accordo in sede ministeriale e sulla base degli accordi locali di attuazione, sottoscritti dalle istituzioni territoriali competenti e dalle parti sociali a livello di una o più marinerie.
L'INPS peraltro dovrà provvedere anche ad effettuare, a livello centrale, il monitoraggio delle prestazioni erogate dalle sedi periferiche competenti per territorio.

Ministero del lavoro, Decreto Ministeriale del 23 dicembre 2008
Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il personale imbarcato dipendente e per i soci lavoratori imbarcati delle imprese di pesca in crisi. (Decreto n. 44768). (GU n. 10 del 14-1-2009 )