6 maggio 2024
Aggiornato 05:30
Federalismo fiscale

Il federalismo fiscale in arrivo. Le nuove regole collegate al DPEF 2009-2013

In attesa dell’approvazione della legge (Disegno di legge delega - AS n. 1117) e degli emanandi decreti legislativi di attuazione

Come noto il federalismo fiscale ha l’obiettivo di istituire una proporzionalità diretta fra imposte riscosse in una determinata area territoriale del paese (i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni) e le imposte effettivamente utilizzate dall’area stessa.
Il disegno di legge delega (AS n. 1117) sul federalismo fiscale, che è stato approvato definitivamente dal Consiglio dei Ministri del 3 ottobre 2008, contiene una delega per dare attuazione all’articolo 119 della Costituzione, come modificato nel 2001 dalla riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione, con cui è stata in particolare stabilita l’autonomia di entrata e di spesa di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, con l’attribuzione a tali enti di tributi propri e di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio, oltre ad un fondo perequativo statale, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.
Si ricorda che il federalismo fiscale non sta nascendo ora, ma è sancito dalla Costituzione all'art. 119, non ancora attuato ed entrato in vigore.

Superamento dei meccanismi di trasferimento delle risorse dal centro alla periferia
L’attuazione dell’articolo 119 della Costituzione, che tra l’atro prevedeva prima del disegno di legge delega (AS n. 1117) che «I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato», sarà attuato dal nuovo sistema di finanza regionale e locale che è come sopraccitati ancora improntato a meccanismi di trasferimento, in cui le risorse finanziarie di Regioni ed enti locali non sono stabilite e raccolte dagli enti che erogano i servizi ma derivano loro, in misura significativa, dallo Stato.
Di conseguenza, il sistema di finanza derivata non favorisce la responsabilizzazione degli amministratori, né il controllo dei cittadini.
Con l’approvazione del federalismo fiscale sono dunque anche superati i trasferimenti che spesso si sono stati effettuati sulla base della spesa storica; è quindi mancato qualsiasi meccanismo premiante o qualsiasi incentivo all’efficienza.
L'attuazione del federalismo fiscale punta invece sulla responsabilizzazione dei centri di spesa, la trasparenza dei meccanismi finanziari e il controllo democratico dei cittadini nei confronti degli eletti e dei propri amministratori pubblici nel quadro di un armonico funzionamento del sistema secondo l’articolo 119 della Costituzione.
Si legge nel disegno di legge che «Regioni ed enti locali vengono cosı` messi nelle condizioni di attuare una piena valorizzazione delle risorse presenti sui territori, ad esempio anche attraverso speciali esenzioni, deduzioni e agevolazioni».
Si tratta di un’ottica di applicazione della sussidiarietà fiscale che permette ai territori di incentivare le loro
vocazioni e i loro punti di forza, offrendo una possibilità di intervento mirata che non sarebbe egualmente possibile con misure adottate dal livello centrale in modo uniforme sul territorio nazionale.
Tra gli altri princıpi che vengono ad informare il disegno complessivo, va messo in evidenza, in particolare, quello della territorialità – specificamente previsto nell’articolo 119 della Costituzione – nell’attribuzione dei gettiti, in modo da responsabilizzare – salvo l’effetto della perequazione – le politiche territoriali nel favorire dinamiche di sviluppo.
Dunque il nuovo sistema garantisce una riduzione della imposizione fiscale statale, in modo adeguato alla maggiore autonomia di regioni ed enti locali.

PrincIpi e criteri direttivi degli emanandi decreti legislativi a favore delle regioni con minore capacità fiscale per abitante
E’ stato anche previsto che la perequazione debba essere applicata in modo tale da ridurre adeguatamente le differenze tra i territori con diverse capacità fiscali per abitante, senza alterarne tuttavia l’ordine e senza impedirne la modifica nel tempo.
Il finanziamento di tale fondo perequativo sarà alimentato da una compartecipazione al gettito dell’IVA, per le spese riconducibili ai livelli essenziali, e da una quota del gettito derivante dall’aliquota media di equilibrio dell’addizionale regionale all’IRPEF per le altre spese.
Per le spese riconducibili ai livelli essenziali, il fondo perequativo assicurerà la copertura integrale a costo standard.
Per le altre spese, il fondo dovrà ridurre le differenze regionali di gettito per abitante rispetto al gettito medio nazionale, tenendo conto del fattore demografico, in funzione inversa rispetto alla dimensione demografica stessa; si prevede, inoltre, che, per la regione con riguardo alla quale é stato determinato il livello minimo sufficiente delle aliquote dei tributi per il finanziamento dei livelli essenziali, é garantita la copertura del differenziale tra dati previsionali e gettito effettivo dei tributi.

Federalismo fiscale nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome
Anche nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano il federalismo fiscale concorrerà al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà ed all’esercizio dei diritti e doveri da essi derivanti, nonché all’assolvimento degli obblighi posti dall’ordinamento comunitario, secondo criteri e modalità stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti, da definire, con le procedure previste dagli statuti medesimi, entro il termine stabilito per l’emanazione dei decreti legislativi di attuazione della delega e secondo il principio del superamento del criterio della spesa storica

Princıpi ed i criteri direttivi cui devono ispirarsi i decreti legislativi in materia di finanziamento
Sono stati definiti princıpi e criteri direttivi cui devono ispirarsi i decreti legislativi in materia di finanziamento delle funzioni di comuni, province e città metropolitane. con riguardo all’entità e al riparto dei fondi perequativi per gli enti locali stessi.
Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della emananda legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto l’attuazione dell’art. 119 della Costituzione, al fine di assicurare, attraverso la definizione dei princıpi di coordinamento della finanza pubblica e la definizione della perequazione, l’autonomia finanziaria di comuni, province, Città metropolitane e regioni.
Tali decreti legislativi devono essere adottati su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa, del Ministro per i rapporti con le regioni e del Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro dell’interno, con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e con gli altri ministri volta a volta competenti nelle materie oggetto di tali decreti.
Gli schemi di decreto legislativo, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata dovranno essere trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti entro trenta giorni dalla trasmissione.
Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati

Tali decreti legislativi saranno informati ai seguenti princıpi e criteri direttivi generali:
a) autonomia e responsabilizzazione finanziaria di tutti i livelli di governo;
b) attribuzione di risorse autonome alle regioni e agli enti locali, in relazione alle rispettive competenze, secondo il principio di territorialità e nel rispetto dei princı‘pi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui all’articolo 118 della Costituzione;
c) superamento graduale, per tutti i livelli istituzionali, del criterio della spesa storica a favore sia del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali e delle funzioni fondamentali, sia della perequazione della capacità fiscale per le altre funzioni;
d) rispetto della ripartizione delle competenze legislative fra Stato e regioni in tema di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;
e) esclusione di ogni doppia imposizione sul medesimo presupposto, salvo le addizionali previste dalla legge statale;
f) tendenziale correlazione tra prelievo fiscale e beneficio connesso alle funzioni esercitate sul territorio in modo da favorire la corrispondenza tra responsabilità finanziaria e amministrativa; continenza e responsabilità nell’imposizione di tributi propri;
g) previsione che la legge regionale possa, con riguardo ai presupposti non assoggettati ad imposizione da parte dello Stato: - istituire tributi regionali e locali; - determinare le variazioni delle aliquote o le agevolazioni che comuni, province e Città metropolitane possono applicare nell’esercizio della propria autonomia;
h) facoltà delle regioni di istituire a favore degli enti locali compartecipazioni al gettito dei tributi e delle compartecipazioni regionali;
i) esclusione di interventi sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi che non siano del proprio livello di governo; ove i predetti interventi siano effettuati dallo Stato sulle basi imponibili e sulle aliquote riguardanti i tributi degli enti locali sono possibili solo se prevedono la contestuale adozione di misure per la completa compensazione tramite modifica di aliquota o attribuzione di altri tributi e previa quantificazione finanziaria delle predette misure nella Conferenza di cui sopra;
l) previsione di strumenti e meccanismi di accertamento e di riscossione che assicurino modalità di accreditamento diretto del riscosso agli enti titolari del tributo;
m) definizione di modalità che assicurino a ciascun soggetto titolare del tributo l’accesso diretto alle anagrafi e a ogni altra banca dati utile alle attività di gestione tributaria;
n) premialità dei comportamenti virtuosi ed efficienti nell’esercizio della potestà tributaria, nella gestione finanziaria ed economica e previsione di meccanismi sanzionatori per gli enti che non rispettano gli equilibri economico finanziari o non assicurano i livelli essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione o l’esercizio delle funzioni fondamentali di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione;
o) garanzia del mantenimento di un adeguato livello di flessibilità fiscale nella costituzione di un paniere di tributi e compartecipazioni, da attribuire alle regioni e agli enti locali, la cui composizione sia rappresentata in misura rilevante da tributi manovrabili;
p) previsione di una adeguata flessibilità fiscale articolata su più tributi con una base imponibile stabile e distribuita in modo tendenzialmente uniforme sul territorio nazionale, tale da consentire a tutte le regioni ed enti locali, comprese quelle a più basso potenziale fiscale, di finanziare, attivando le proprie potenzialità, il livello di spesa non riconducibile ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali degli enti locali;
q) semplificazione del sistema tributario, riduzione degli adempimenti a carico dei contribuenti, efficienza nell’amministrazione dei tributi, coinvolgimento dei diversi livelli istituzionali nell’attività di contrasto all’evasione e all’elusione fiscale;
r) lealtà istituzionale fra tutti i livelli di governo e concorso di tutte le amministrazioni pubbliche al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica nazionale in coerenza con i vincoli posti dall’Unione europea e dai trattati internazionali;
s) trasparenza ed efficienza delle decisioni di entrata e di spesa, anche attraverso la definizione di ulteriori e specifiche funzioni della Conferenza, rivolta a garantire l’effettiva attuazione dei princı‘pi di efficacia, efficienza e trasparenza;
t) razionalità e coerenza dei singoli tributi e del sistema tributario nel suo complesso;
u) riduzione della imposizione fiscale statale in misura adeguata alla più ampia autonomia di entrata di regioni ed enti locali e corrispondente riduzione delle risorse statali umane e strumentali;
v) definizione di una disciplina dei tributi locali in modo da consentire anche una piu‘ piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale;
z) territorialità dell’imposta, neutralità dell’imposizione, divieto di esportazione delle imposte;
x) tendenziale corrispondenza tra autonomia impositiva e autonomia di gestione delle proprie risorse umane e strumentali da parte del settore pubblico; previsione di strumenti che consentano autonomia ai diversi livelli di governo nella gestione della contrattazione collettiva;
y) certezza delle risorse e stabilità tendenziale del quadro di finanziamento, in misura corrispondente alle funzioni attribuite.

Perplessità e consensi
Anche se esistono forti perplessità e una grande attenzione da parte del mondo imprenditoriale per ha paura che questa riforma possa aumentare le spese dello stato e sottrarre importanti risorse al paese, la riforma sta andando comunque avanti.
Comunque molti sono i consensi che riscuote la riforma che, se sarà ben realizzata e strutturata, costringerà gli amministratori locali ad una gestione più oculata, ad un uso più responsabile delle risorse e ad un miglioramento dei servizi pubblici.

Disegno di legge N. 1117 collegato al DPEF 2009-2013
Il disegno di legge N. 1117 è stato collegato alla manovra di finanza pubblica, secondo quanto indicato dal documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2009-2013.
Dunque non ci resta che attendere gli sviluppi dell’iter parlamentare e le relative pubblicazioni di legge e decreti sulla Gazzetta Ufficiale.

Disegno di legge N. 1117 Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell’articolo 126-bis del Regolamento