27 agosto 2025
Aggiornato 21:30
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Nota del 3 dicembre 2008, n. 25/I/0017286

Le collaborazioni nei call-center svolte in maniera autonoma o subordinata

Natura autonoma in presenza di un progetto di lavoro

Con nota n. 25/I/0017286 del 3 dicembre 2008, n. 25/I/0017286 il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in risposta ad uno specifico quesito avanzato dall’INPS, ha chiarito ulteriormente la natura delle attività di collaborazione effettuate nei call-center.
Per il Ministero del Lavoro, che ha fatti propri gli orientamenti della Corte di Cassazione, secondo la quale ogni attività suscettibile di valutazione economica può essere svolta in maniera autonoma o subordinata, se l’attività nei call center è effettuata in presenza di un genuino progetto o programma di lavoro, il rapporto di lavoro ben può essere qualificato di natura autonoma a condizione che il collaboratore determini discrezionalmente ed unilateralmente, senza necessità di preventiva autorizzazione, la quantità di prestazione temporale.

Peraltro lo stesso Ministero con la direttiva ai propri organi ispettivi del 18 settembre 2008 aveva chiarito che « Con riferimento ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in qualsiasi modalità anche a progetto, e alle associazioni in partecipazione con apporto di lavoro si dovrà concentrare l’accertamento ispettivo esclusivamente su quelli che non siano già stati sottoposti al vaglio di una delle commissioni di certificazione di cui all’art. 76 del D.Lgs. n. 276 del 2003, in quanto positivamente certificati o ancora in fase di valutazione, salvo che non si evinca con evidenza immediata e non controvertibile la palese incongruenza tra il contratto certificato e le modalità concrete di esecuzione del rapporto di lavoro».

Agli stessi organi ispettivi la direttiva aveva chiarito che «Nei riguardi dei contratti non certificati l’ispettore del lavoro dovrà acquisire, confrontando i contenuti del programma negoziale con le dichiarazioni rese dal lavoratore interessato e dagli altri che eventualmente con lo stesso collaborino, tutti gli elementi utili a valutare la corretta qualificazione del rapporto di lavoro, in linea con quanto precisato nelle circolari n. 1 del 2004 e n. 17 del 2006 (senza tenere conto della elencazione di attività e delle preclusioni contenute nella circolare n. 4 del 2008, da ritenersi complessivamente non coerenti con l’impianto e le finalità della «legge Biagi»), evidenziandoli specificamente nel verbale di accertamento e notificazione col quale si disconosca la natura autonoma del rapporto investigato, contrastando l’uso fraudolento del contratto di collaborazione.»
Dunque il citato requisito della subordinazione dovrà pertanto presumersi in relazione alle modalità concrete di svolgimento della prestazione lavorativa.

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Nota del 3 dicembre 2008, n. 25/I/0017286