31 luglio 2025
Aggiornato 03:30
Corte di Cassazione - Sezione lavoro - sentenza 24 settembre - 19 novembre 2008, n. 27466

Calcolo dell'indennità di mobilità: la prestazione deve essere riferita a ciascun giorno di effettiva disoccupazione, non al mese

Come ci si comporta nel calcolo dell'indennità ordinaria di disoccupazione involontaria

Con sentenza del 19 novembre 2008, n. 27466 la Sezione lavoro della suprema Corte di Cassazione, nel confermare la sentenza della Corte di Appello che aveva ritenuto corretta l’applicazione di tale procedimento di calcolo da parte dell’Inps nei confronti di un lavoratore in mobilità, ha chiarito che per calcolare l’indennità di mobilità in particolare se la prestazione deve essere riferita al giorno oppure al mese ha ribadito che l’indennità è giornaliera, nel senso che deve essere corrisposta mensilmente, ma in relazione a ciascun giorno di effettiva disoccupazione.
Pertanto, una volta determinato l’importo mensile della prestazione ai sensi dell’art. 7 legge 223 del 1991 cioè in misura percentuale dell’integrazione salariale percepita o spettante nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro, tale importo deve essere rapportato ai giorni compresi nel mese di riferimento spettando, appunto, l’indennità di mobilità per ogni giorno di disoccupazione al pari dell’indennità ordinaria di disoccupazione involontaria.

Fatto e diritto
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro aveva accolto la domanda proposta da una ex dipendente iscritta nelle liste di mobilità con fruizione della relativa indennità, intesa ad ottenere la condanna dell'INPS a pagare per l'intero periodo di iscrizione alle predette liste la differenza fra quanto spettante a titolo di indennità di mobilità - cioè il massimale mensile del trattamento straordinario di integrazione salariale - e quanto invece corrisposto dall'INPS mediante ragguaglio del detto massimale ai ventotto o ventinove giorni compresi nel mese.
Tale decisione veniva però riformata dalla Corte di Appello che, con la citata sentenza, aveva accolto il gravame interposto dall'Inps.
La Corte di Appello aveva osservato che è corretto il meccanismo di determinazione dell'indennità applicato dall'INPS, consistente nella divisione del massimale per trenta e nella moltiplicazione del risultato per ventotto o ventinove; l'indennità di mobilità non può che spettare per tutti i giorni di effettiva disoccupazione nell'arco del periodo annuale, compresa la correzione quadriennale apportata con il ventinovesimo giorno di febbraio, senza che tale correzione determini differenziazioni temporali agevolative nell'ambito della stessa categoria di soggetti.
Contro la sentenza d’Appello la lavoratrice allora ha presentato ricorso in Corte di Cassazione.

La decisione della Corte di Cassazione
Per la Corte di Cassazione l'indennità di mobilità, prevista dall'art. 7 della legge 23 luglio 1991 n. 223, risponde all'esigenza di provvedere ai bisogni dei lavoratori dipendenti da imprese rientranti nel campo di applicazione dell'intervento straordinario di integrazione salariale, i quali siano divenuti definitivamente esuberanti e non possano perciò mantenere il posto di lavoro e si tratta dunque di una prestazione, avente la predetta funzione previdenziale, che non è interna alla disciplina della integrazione salariale, essendo riconosciuta non solo all'esito di un periodo di cassa integrazione, ma anche, in via autonoma, in caso di licenziamento per riduzione di personale (art. 24 della stessa legge), e presupponendo, comunque, la definitiva cessazione del rapporto di lavoro (rapporto che, invece, nella cassa integrazione è ancora esistente, se pure sospeso o ridotto), sicché essa si configura, nel sistema delle assicurazioni sociali, come un particolare trattamento di disoccupazione che ha la sua fonte nella predetta legge n. 223 del 1991 ed è riservato a lavoratori, in possesso dei prescritti requisiti soggettivi, licenziati collettivamente da imprese di determinati settori produttivi e di determinate dimensioni.
Per la Cassazione l'indennità sostituisca ogni altra prestazione di disoccupazione (nonché le indennità di malattia e di maternità, anch'esse connesse a periodi di inattività lavorativa involontaria).
Dunque per determinare se la prestazione sia riferita al giorno oppure al mese occorre individuare i meccanismi di concreta applicazione dell'indennità di mobilità, verificando la eventuale sussistenza di una regolamentazione specifica di tale aspetto, che renda inapplicabile (perché incompatibile con esso) il sistema di calcolo previsto per il trattamento di disoccupazione involontaria, ragguagliato alle giornate di effettiva disoccupazione.
Pertanto, una volta determinato l’importo mensile della prestazione ai sensi dell’art. 7 legge 223 del 1991 cioè in misura percentuale dell’integrazione salariale percepita o spettante nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro, tale importo deve essere rapportato ai giorni compresi nel mese di riferimento spettando, appunto, l’indennità di mobilità per ogni giorno di disoccupazione al pari dell’indennità ordinaria di disoccupazione involontaria.

Corte di Cassazione - Sezione lavoro - sentenza 24 settembre - 19 novembre 2008, n. 27466