26 aprile 2024
Aggiornato 04:00
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, Nota del 25 novembre 2008

Grave infermità del coniuge o dei familiari per 3 giorni di permesso retribuiti all'anno

La documentazione idonea, rilasciata dal medico specialista, attestante le gravi patologie

Con Nota del 25 novembre 2008 il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, ha chiarito in risposta ad un interpello che il concetto di grave infermità del coniuge o dei familiari che autorizza il lavoratore a chiedere tre giorni di permesso retribuiti all'anno costituisce una specie del più ampio genere di gravi motivi indicati nell'art. 2, comma 1 lett. d) del D.M. n 278 del 2000.

Per il Ministero del Lavoro sono le patologie acute o croniche che determinano una temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale, o che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, o la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario o infine patologie dell'infanzia e dell'età evolutiva.
Per il Ministero del Lavoro il concetto di grave infermità, pur non trovando un’espressa definizione nelle norme di legge, costituisce una species del più ampio genus dei gravi motivi indicati nell’art 2, comma 1 lett. d) del D.M. n 278/2000. Quest’ultimo, in base alla esplicita previsione della L. n. 53/2000 e come evidenziato nel preambolo dello stesso n 278 del 2000 definisce i criteri per la fruizione dei congedi per eventi e cause particolari e «l’individuazione delle patologie specifiche».
Le patologie elencate nel citato D.M. possono dunque essere considerate figure sintomatiche della grave infermità cui fa specifico riferimento la citata norma.
Secondo il Ministero del Lavoro in relazione alle concrete modalità di fruizione del permesso retribuito, l’art. 3 del Decreto in questione considera presupposto indefettibile per comprovare il diritto alla fruizione del permesso la presentazione da parte del titolare di documentazione idonea, rilasciata dal medico specialista, attestante le gravi patologie dei soggetti per i quali viene prestata assistenza.
Per il Ministero è dunque idoneo il certificato redatto dallo specialista dal quale sia possibile riscontrare sia la descrizione degli elementi costituenti la diagnosi clinica che la qualificazione medico legale in termini di grave infermità. Ovviamente deve trattarsi esclusivamente di certificazione medica rilasciata dalle strutture ospedaliere e dalle AA.SS.LL.

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, Nota del 25 novembre 2008