26 aprile 2024
Aggiornato 06:00
Commercio

Assistenza sanitaria per i Quadri del settore commercio

Nuova misura dei contributi dal 1° gennaio 1989 per i Quadri del settore commercio

Il nuovo C.C.N.L. Commercio - Aziende Del Terziario: Distribuzione e servizi – rinnovato con Accordo del 18 luglio 2008 in vigore dal  dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2010 sia per la parte normativa che per quella retributiva (firmato da Confcommercio e dalle OOSS Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil)  ha determinato la nuova misura dei contributi da corrispondere per l’assistenza sanitaria integrativa Quas dei Quadri del settore commercio  .

Per essi per quanto attiene all’assistenza sanitaria il novellato CCNL ha previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2009 il contributo da corrispondere una sola volta all’atto dell’iscrizione ed il contributo annuo a favore della Cassa sono incrementati ciascuno di euro 38,00 a carico del datore di lavoro.

A decorrere dal 1° gennaio 2009 il contributo annuo a favore della Cassa è incrementato di euro 8,00 a carico del lavoratore appartenente alla categoria dei Quadri.

Si ricorda che dal 1° gennaio 1989 il contributo a favore della Cassa fu fissato nella misura di euro 247,90 annue, più un contributo di euro 247,90 da corrispondere una sola volta all'atto dell'iscrizione, entrambi posti a carico delle aziende.

Dal 1° gennaio 1995 il contributo a favore della Cassa è stato incrementato di euro 36,15 annue, a carico del lavoratore appartenente alla categoria dei Quadri, e dal 1° gennaio 2005 il contributo a favore della Cassa è incrementato di euro 60,00 (sessanta/00) annue, di cui euro 54,00 (cinquantaquattro/00) a carico azienda e euro 6,00 (sei/00) a carico del lavoratore appartenente alla categoria dei Quadri.

Cassa assistenza sanitaria «Qu.A.S.» Art. 112 dell’Accordo Confcommercio  del 18 luglio 2008 per dipendenti delle aziende del settore Commercio - Aziende Del Terziario: Distribuzione e servizi .

A favore dei Quadri compresi nella sfera di applicazione del presente contratto è istituita la Cassa di Assistenza Sanitaria «QuAS», integrativa del Servizio Sanitario Nazionale.
A decorrere dal 1° gennaio 1989 il contributo a favore della Cassa è fissato nella misura di euro 247,90 annue, più un contributo di euro 247,90 da corrispondere una sola volta all'atto dell'iscrizione, entrambi posti a carico delle aziende.
A decorrere dal 1° gennaio 1995 il contributo a favore della Cassa è incrementato di euro 36,15 annue, a carico del lavoratore appartenente alla categoria dei Quadri.
A decorrere dal 1° gennaio 2005 il contributo a favore della Cassa è incrementato di euro 60,00 (sessanta/00) annue, di cui euro 54,00 (cinquantaquattro/00) a carico azienda e euro 6,00 (sei/00) a carico del lavoratore appartenente alla categoria dei Quadri.
La Cassa di Assistenza Sanitaria per i Quadri è disciplinata da apposito regolamento concordato fra le Parti che hanno stipulato il presente contratto.
A decorrere dal 1° gennaio 2009 il contributo da corrispondere una sola volta all’atto dell’iscrizione ed il contributo annuo a favore della Cassa sono incrementati ciascuno di euro 38,00 a carico del datore di lavoro.

A decorrere dal 1° gennaio 2009 il contributo annuo a favore della Cassa è incrementato di euro 8,00 a carico del lavoratore appartenente alla categoria dei Quadri.

Dichiarazione a verbale
Le parti convengono sull’obiettivo di estendere l’iscrizione alla Quas dei quadri in quiescenza che intendano, a proprio carico, aderire. Al fine di verificarne la praticabilità, in termini organizzativi e di equilibrio finanziario, Quas provvederà ad effettuare, entro sei mesi dalla dato di stipulazione del presente contratto, un apposito studio dei dati relativi all’impatto economico, regolamentare e gestionale sull’attuale assetto della Cassa.
Lo studio così realizzato sarà sottoposto alla valutazione delle parti stipulanti per la definizione di uno specifico accordo.