19 aprile 2024
Aggiornato 11:30
Corte di Cassazione, Sezione IV penale, Sentenza 23 settembre 2008, n. 36502

Responsabilità del medico convenzionato e della ASL per i danni provocati

Mancanza di immedesimazione organica o di ausiliarietà fra ASL e medico convenzionato

Con la Sentenza del 23 settembre 2008, n. 36502 la IV Sezione penale della Corte di Cassazione, ha stabilito che in tema di responsabilità della ASL e del medico convenzionato per i danni provocati non può porsi a carico della prima, in quanto datore di lavoro, la responsabilità per i danni arrecati dai suoi dipendenti con dolo o colpa, in mancanza di un rapporto di immedesimazione organica o di ausiliarietà fra la ASL stessa ed il medico convenzionato.

In altre parole la ASL non può essere considerata un imprenditore o, comunque, un committente che organizza l'attività dei suoi collaboratori o del proprio personale e l’autonomia del medico convenzionato, rispetto all’ASL

Fatto e diritto
Il medico curante di una paziente aveva cagionato per colpa il decesso di quest'ultima per shock anafilattico dovuto all'assunzione di un farmaco a cui la paziente era allergica.
Il Tribunale dichiarava il medico convenzionato colpevole del reato di cui all'art. 589 c.p. e lo condannava alla pena ritenuta di giustizia e condannava pure il responsabile civile, ASL n., in solido tra loro, al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore delle costituite parti civili nonché a pagare alle stesse provvisionali immediatamente esecutive e sempre in solido, a rifondere le spese sostenute dalle medesime parti civili.
A seguito di impugnazione del medico imputata e del responsabile civile della Asl la Corte d'Appello aveva confermato la sentenza di primo grado, condannando, tra l'altro la R., in solido con il responsabile civile, al pagamento di un'ulteriore provvisionale immediatamente esecutiva a favore delle tre parti civili costituite.

La decisione della Corte di Appello
Per la Corte di Appello vi sarebbe stata una responsabilità civile di parte ricorrente in quanto «il rapporto che lega il paziente all'istituzione, privata o pubblica che sia, ha natura contrattuale di spedalità atipica, in cui l'istituzione assume un'obbligazione principale avente ad oggetto la cura del paziente» ed una accessoria di salvaguardia di quest'ultimo «dall'aggressione proveniente dalla struttura ovvero da imperizia e negligenza delle persone con le quali è intervenuta la convenzione».
Per la Corte di Appello la responsabilità contrattuale della ASL deriverebbe dal rapporto che la lega contrattualmente al medico convenzionato e dalla relazione fra il paziente e la ASL di appartenenza.
Il medico convenzionato, in definitiva, opererebbe quale ausiliario della ASL, la quale, inoltre, sarebbe passibile di responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c., ovvero quale debitore del servizio sanitario.

La decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha annullato la citata sentenza, limitatamente alle statuizioni riguardanti la ASL, ritenuta responsabile civile escludendo la responsabilità civile della ASL in quanto il medico convenzionato rispetto ai suoi assistiti si pone in una relazione professionale simile a quella intercorrente tra un professionista privato e il suo paziente.
Nel caso in esame non è ricorso nè un rapporto di immedesimazione organica nè di ausiliarietà fra la ASL ed il medico convenzionato. Questo va considerato alla stregua di un libero professionista del tutto autonomo, scelto dal paziente in piena libertà.
La ASL, in concreto, non esercita su detto medico alcun potere di vigilanza, controllo o direzione, sicchè il professionista non può essere ritenuto un preposto che non svolge la sua attività in piena autonomia ma è vincolato dall'obbligo di rispettare gli ordini o le direttive del soggetto preponente.
Il medico convenzionato è del tutto libero sia nella predisposizione dell'organizzazione che mette a disposizione del paziente sia nella scelta delle cure da praticare.

Per la Cassazione la ASL, in concreto non esercita alcun potere di vigilanza, controllo e direzione sul medico convenzionato, il quale è del tutto libero sia nella predisposizione dell’organizzazione che mette a disposizione del paziente, sia nella scelta delle cure da praticare.
Per la Cassazione l'attuale assetto normativo non distingue sostanzialmente la posizione del medico convenzionato da quella del medico non convenzionato, «tanto che, in ambedue i casi, può ritenersi che il professionista goda dello stesso tipo di libertà nell'esecuzione delle sue prestazioni, al di fuori di ogni controllo preventivo di merito o di potere di direzione da parte della ASL di riferimento».
Non può, di conseguenza, affermarsi che il medico convenzionato sia un ausiliario dell'azienda sanitaria, né che quest'ultima assuma in qualche modo il rischio (connaturato all'utilizzo di terzi) della libera attività del sanitario.
La responsabilità della ASL non può quindi essere ipotizzata invocando il disposto degli articoli 1228 e 2049 del Codice civile, norme che pongono a carico del datore di lavoro la responsabilità per i danni arrecati dai suoi dipendenti con dolo o colpa, in mancanza di un rapporto di immedesimazione organica o di ausiliarietà fra l’azienda sanitaria e il medico convenzionato.

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