Lavoro straordinario successivo al 12 gennaio dell’anno successivo a quello di maturazione
Assoggettato al regime ordinario di tassazione, esclusa la tassazione separata
Con Risoluzione del 9 ottobre 2008, n. 377/E l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le prestazioni di lavoro straordinario se sono state liquidate, a causa della complessità dell’iter burocratico di pagamento, successivamente al 12 gennaio dell’anno successivo a quello di maturazione, devono essere assoggettate al regime ordinario di tassazione escludendosi quindi la tassazione separata.
Il ritardo nel pagamento dello straordinario, dunque, non determina il regime della tassazione separata anche se la corresponsione degli emolumenti avviene in un periodo di imposta successivo a quello di maturazione, nel caso in cui tale rinvio debba considerarsi «fisiologico».
Ne consegue che, nonostante il ritardo nell’erogazione dei compensi non sia dovuto ad una volontà negoziale concordata tra il datore di lavoro e il dipendente, circostanza quest’ultima la cui ricorrenza escluderebbe l’applicazione del regime fiscale più favorevole, la complessità dell’iter burocratico di pagamento non può essere, però, ricompreso tra quelle «oggettive situazioni di fatto», che giustificano l’applicazione della tassazione separata.
5In presenza, infatti, di procedure complesse per la liquidazione di compensi, il ritardo può essere ritenuto fisiologico nella misura in cui i tempi di erogazione risultino conformi a quelli ordinariamente connessi ad analoghe procedure utilizzate dagli altri sostituti d’imposta rientranti nella prassi comune.
Nel caso in esame, si ritiene che il ritardo, nella corresponsione degli emolumenti, assume quel carattere fisiologico che, come espressamente sancito nella circolare 5 febbraio 1997, n. 23 costituisce circostanza che esclude l’applicazione del regime della tassazione separata.
Risoluzione Agenzia delle Entrate 9 ottobre 2008, n. 377/E
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