8 maggio 2024
Aggiornato 16:00
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali Nota del 7 ottobre 2008, n. 50

Formazione nell’apprendistato professionalizzante e regolamentazione dei profili formativi

Valida la stipula di un contratto di apprendistato rispettando la disciplina contenuta nel CCNL

Con Nota del 7 ottobre 2008, n. 50 il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali Nota del 7 ottobre 2008, n. 50, in risposta ad un quesito della Confcommercio in materia di formazione nell’apprendistato professionalizzante, ha chiarito che in mancanza di una disciplina regionale del contratto di apprendistato professionalizzante relativamente a determinati profili formativi o mansioni è possibile stipulare validamente un contratto di apprendistato sulla base della disciplina contenuta nel CCNL.

L’art. 49, comma 5, del D.Lgs. n. 276/2003 ha previsto che «la regolamentazione dei profili formativi dell’apprendistato professionalizzante é rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, d’intesa con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale» nel rispetto di alcuni principi e criteri direttivi fra i quali: «la previsione di un monte ore di formazione formale, interna o esterna alla azienda, di almeno centoventi ore per anno, per la acquisizione di competenze di base e tecnico-professionali» e «la presenza di un tutore aziendale con formazione e competenze adeguate».

E’ infatti il contratto collettivo, di ogni livello, a dettare la nozione di formazione interna; formazione che può risolversi in attività anche «fisicamente» esterne all’azienda, purché sia quest’ultima a dirigerne lo svolgimento e purché tale formazione non implichi finanziamenti pubblici.
E’ dunque la contrattazione collettiva a definire e disciplinare la formazione aziendale che non può dunque essere aprioristicamente determinata né tanto meno condizionata dalle normative regionali, competenti a disciplinare, d’intesa con le parti sociali di livello regionale, i contenuti e le modalità di accesso all’offerta formativa pubblica e alle relative risorse finanziarie.

Dunque dovrebbe essere la contrattazione collettiva e gli enti bilaterali a disciplinare nel dettaglio la formazione aziendale determinando, per ciascun profilo formativo, «la durata e le modalità di erogazione della formazione, le modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e la registrazione nel libretto formativo.

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali Nota del 7 ottobre 2008, n. 50