28 agosto 2025
Aggiornato 03:30
Inps, Circolare 1 Ottobre 2008, n. 88

Aliquote e limiti contributivi relativi a Gestione separata

Medici in formazione specialistica, soggetti che hanno usufruito dell'incentivo al posticipo del pensionamento, titolari di borse di studio, collaboratori non residenti sottoposti nel Paese straniero ad un regime di previdenza obbligatoria

Con Circolare del 1 Ottobre 2008, n. 88 l’Inps ha dettato le proprie istruzioni in merito alle aliquote e ai limiti contributivi delle seguenti categorie di lavoratori iscritti alla gestione separata ex art. 2, comma 26, legge n. 335/95:
- medici in formazione specialistica ex art. 37 Dlgs n. 368/1999 e successive modifiche;
- soggetti che hanno usufruito dell'incentivo al posticipo del pensionamento ex lege n. 243/2004;
- titolari di borse di studio integrative ex lege n. 170/2003 e successive modifiche per il sostegno alla mobilità internazionale degli studenti;
- collaboratori non residenti in Italia già sottoposti in un Paese straniero ad un regime di previdenza obbligatoria.

1) Medici in formazione specialistica, di cui all’art. 37 del decreto legislativo n. 368/1999 e successive modifiche.
I medici in formazione specialistica sono obbligatoriamente iscritti alla Gestione separata e per essi è stato disposto che l’aliquota contributiva da applicare agli importi percepiti mensilmente è quella propria degli iscritti alla Gestione separata che non risultino assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria, cioè l’aliquota intera.
Sull’applicazione dell’aliquota intera è intervenuto l’ENPAM, argomentando che tali soggetti sono già iscritti all’Ente al quale pagano la «quota A» e rivendicando l’utilizzo dell’aliquota contributiva ridotta riferita ai soggetti già iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria.
Il Ministero del con messaggio n. 29642 del 7 dicembre 2007, facendo riferimento alla normativa generale della Gestione separata, ha disposto, per i medici in formazione specialistica già iscritti all’ENPAM, l’utilizzo in via provvisoria dell’aliquota ridotta.
Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con la Nota del 10 settembre 2008, ha poi chiarito che per i medici in formazione specialistica deve essere utilizzata sempre l’aliquota piena, indipendentemente dalla loro iscrizione all’ENPAM e dall’eventuale svolgimento di contemporanee attività di tipo professionale.
In relazione a quanto sopra le aliquote da prendere in considerazione per i versamenti sono le seguenti:
- per l’anno 2006 il 18,20%, entro il limite di reddito di cui all’art. 3 della legge 14 novembre 1992, n. 438 fissato in ¤ 39.297,00, o il 19,20%, per la quota eccedente tale limite;
- per l’anno 2007 il 23,50% ed il 23,72% per i soli mesi di novembre e dicembre (v. messaggio n. 27090 del 9/11/2007);
- per l’anno 2008 il 24,72%.

2) Soggetti che hanno usufruito dell’incentivo al posticipo del pensionamento, di cui alla legge n. 243/2004.
La L. 23 agosto 2004, n. 243 aveva introdotto per i soggetti in possesso dei requisiti pensionistici la facoltà, valevole fino al 31 dicembre 2007, di proseguire nell’attività lavorativa rinunciando all’accredito della relativa contribuzione IVS, potendo interamente percepire i corrispondenti importi direttamente dal datore di lavoro in busta-paga (cosiddetto bonus).
Nel periodo di vigenza dell’incentivo previsto dalle citate norme è sorto il problema di individuare l’aliquota contributiva da utilizzare per il calcolo dei contributi nel caso di lavoratori dipendenti che, nel periodo di fruizione del bonus, svolgevano una concomitante attività soggetta all’obbligo contributivo verso la Gestione separata.
La particolare posizione previdenziale di tali soggetti, in quanto lavoratori dipendenti privi di contribuzione, non era individuabile in alcuna delle figure lavorative di riferimento per le aliquote vigenti nella Gestione separata.
A tale riguardo il Ministero del lavoro e della previdenza sociale che, con nota dell’ 8 agosto 2008, ha stabilito che per i lavoratori di cui si tratta «debba essere applicata, limitatamente ai versamenti alla Gestione separata per la loro attività secondaria, l’aliquota contributiva piena, in ragione del fatto che, nel medesimo periodo, non hanno versato alcun contributo ad altra gestione previdenziale obbligatoria.».

3) Borse di studio integrative, di cui alla legge n. 170/2003 e successive modifiche, per il sostegno alla mobilità internazionale degli studenti.
Per le borse di studio integrative per il sostegno alla mobilità internazionale degli studenti, anche nell’ambito del programma di mobilità dell’Unione europea Socrates-Erasmus (Legge n. 170/2003, articolo 1, comma 1, lettera a) la successiva legge n. 350/2003 (articolo 4, comma 104), in deroga a quanto previsto dalla norma istitutiva, ha stabilito che sulle borse di studio in argomento non era dovuta la contribuzione alla Gestione separata nel limite di spesa massimo, per l’anno 2004, di euro 250.000.
Tale deroga è stata ripresa e resa definitiva anche a decorrere dall’anno 2005».
Tali borse di studio si devono considerare, a partire dall’anno 2004, esonerate dalla contribuzione alla Gestione separata, e pertanto l’obbligo di contribuzione rimane valido soltanto nel periodo compreso tra il mese di maggio 2003 e il mese di dicembre 2003.

4) Collaboratori non residenti in Italia già sottoposti in un Paese straniero ad un regime di previdenza obbligatoria.
Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ha espresso il parere riguardante l’aliquota da utilizzare, ai fini della contribuzione alla Gestione separata, nel caso di collaboratori non residenti in Italia che siano contemporaneamente sottoposti ad una forma previdenziale obbligatoria in un Paese straniero:
Il principio generale di territorialità può essere derogato per via pattizia, qualora vengano stipulate convenzioni internazionali tra l'Italia e uno o più Paesi stranieri (ad es. tra i Paesi della Comunità Europea vige il Regolamento CEE 1408/71 in materia di distacco, che deroga al principio di territorialità.
«Sulla base di quanto sopra in mancanza di una convenzione di diritto internazionale specificamente derogatoria non può sottoporre un lavoratore ad un sistema di previdenza obbligatoria in paese diverso dall'Italia ai fini del computo dell'aliquota contributiva da applicarsi, sulla base del diritto italiano, al contratto di collaborazione, anche a progetto, che il medesimo lavoratore abbia in Italia.

Inps, Circolare 1 Ottobre 2008, n. 88