26 aprile 2024
Aggiornato 06:30
Decreto obbligo vaccinale

Vaccinazioni obbligatorie: tutto quello che c’è da sapere

Il decreto sull’obbligo dei vaccini è entrato ufficialmente in vigore, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Dal Ministero della Salute ecco tutto quello che c’è da sapere per non sbagliare

Vaccini obbligatori diventano 12
Vaccini obbligatori diventano 12 Foto: Shutterstock

ROMA – E’ ufficiale, per bambini e ragazzi da 0 a 16 anni è obbligo di vaccinazione. Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è di fatto entrato in vigore il decreto sull’obbligo dei vaccini, voluto dal ministro della Salute Beatrice Lorenzin. Sono 12 i vaccini divenuti obbligatori per poter accedere alla scuola dell’infanzia o non incorrere in sanzioni per quelli in età di scuola dell’obbligo (6-16), o addirittura perdere la responsabilità genitoriale (ex patria potestà).

Cosa c’è da sapere
Il decreto è entrato in vigore, ma molti possono essere i dubbi su cosa prevede e cosa bisogna davvero fare. Per questo motivo il Ministero della Salute ha predisposto un’infografica per facilitare la comprensione. In ogni caso, ecco di seguito, i punti fondamentali da conoscere.
I 12 vaccini divenuto obbligatori sono:

  • anti-poliomielitica
  • anti-difterica
  • anti-tetanica
  • anti-epatite B
  • anti-pertosse
  • anti-Haemophilus Influenzae tipo b
  • anti-meningococcica B
  • anti-meningococcica C
  • anti-morbillo
  • anti-rosolia
  • anti-parotite
  • anti-varicella.

I vaccini possono essere somministrati contestualmente, e dunque le 12 vaccinazioni obbligatorie non dovranno essere fatte in altrettanti tempi diversi. Per esempio, con l’esavalente si potranno fare 6 vaccini: polio, difterite, tetano, epatite B, pertosse, Haemophilus Influenzae B. In seconda battuta si potrà ricorrere al vaccino quadrivalente, che comprende morbillo, rosolia, parotite e varicella. Infine, rimangono i vaccini contro la meningite, di cui anti-meningococco B e antimeningococco C, che saranno forniti a parte.

Anno per anno
Le 12 vaccinazioni saranno somministrate per obbligo a tutti i nati a partire dal 2017. Per quelli nati invece dal 2001 al 2016 dovranno essere somministrate le vaccinazioni previste nel Calendario Vaccinale Nazionale relativo a ciascun anno di nascita. Nello specifico, e se non già provveduto, i nati dal 2001 al 2004 devono eseguire le quattro vaccinazioni già imposte per legge: anti-epatite B, anti-tetano, anti-poliomielite, anti-difterite più l’anti-morbillo, l’anti-parotite, l’anti-rosolia, l’anti-pertosse e l’anti-Haemophilus influenzae tipo b, che sono poi quelle raccomandate dal Piano Nazionale Vaccini 1999-2000.
I nati dal 2005 al 2011, oltre alle quattro vaccinazioni già imposte per legge devono eseguire anche l’anti-morbillo, l’anti-parotite, l’anti-rosolia, l’antipertosse e l’anti-Haemophilus influenzae tipo b, che sono previste dal Calendario vaccinale incluso nel Piano Nazionale Vaccini 2005- 2007. Infine, i nati dal 2012 al 2016, oltre alle quattro vaccinazioni già imposte per legge, devono eseguire anche l’anti-morbillo, l’anti-parotite, l’anti-rosolia, l’anti-pertosse, l’anti-Haemophilus influenzae tipo b e l’anti-meningococcica C, previste dal Calendario vaccinale incluso nel Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2012-2014.

Esenzioni e posticipi delle vaccinazioni
L’obbligo vaccinale riguarda tutti i bambini e ragazzi nati negli anni succitati e previsti dal decreto, tuttavia ci sono delle eccezioni. Sono per esempio esonerati dall’obbligo i soggetti immunizzati per effetto della malattia naturale, ovvero coloro che hanno contratto la malattia e sono guariti dopo normale decorso. Sono altresì temporaneamente esonerati o del tutto esonerati i soggetti che si trovano in determinate condizioni cliniche (malattia ecc.) documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta.

I documenti da presentare a scuola e le sanzioni
I genitori, al momento dell’iscrizione a scuola, dovranno presentare la documentazione che attesti l’avvenuta vaccinazione. All’atto dell’iscrizione i dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi hanno l’obbligo di richiedere a turno l’idonea documentazione comprovante le avvenute vaccinazioni, l’idonea documentazione comprovante l’esonero per intervenuta immunizzazione da malattia naturale, idonea documentazione comprovante l’omissione o il differimento della somministrazione del vaccino, copia della prenotazione dell’appuntamento presso l’azienda sanitaria locale.
Il genitore può anche autocertificare l’avvenuta vaccinazione. In tal modo ha tempo per presentare copia del libretto vaccinale sino al 10 luglio di ogni anno. La semplice presentazione alla Asl della richiesta di vaccinazione consente l’iscrizione a scuola, in attesa che la Asl stessa provveda a fornire la vaccinazione o a iniziarne il ciclo, nel caso questo preveda più dosi, entro la fine dell’anno scolastico.
In caso di violazione dell’obbligo vaccinale ai genitori che esercitano la responsabilità genitoriale e ai tutori, è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 7.500 euro. Le sanzioni vengono erogate dalle Aziende sanitarie. Non si incorre nella sanzione se si fa somministrare il vaccino o la prima dose nel termine indicato dalla Asl nell’atto di contestazione, a condizione che si completi il ciclo vaccinale nel rispetto delle tempistiche stabilite.
Anche nella scuola dell’obbligo il dirigente scolastico è tenuto a segnalare alla Asl competente la presenza a scuola di minori non vaccinati. La mancata segnalazione può prevedere il reato di omissione di atti d’ufficio, punito dall’art. 328 c.p.
Il genitore o l’esercente la potestà genitoriale sul minore che violi l’obbligo di vaccinazione è segnalato dalla Asl al Tribunale dei minorenni per la sospensione della potestà genitoriale.
Non possono essere iscritti agli asili nido e alle scuole dell’infanzia, pubbliche e private, i minori che non abbiano ottenuto le vaccinazioni obbligatorie. Nel caso, il dirigente scolastico deve segnalare entro 10 giorni il nominativo del bambino all’Azienda sanitaria competente affinché si adempia all’obbligo vaccinale.
Anche nella scuola dell’obbligo, i minori che non sono vaccinabili perché la vaccinazione è stata omessa o differita per ragioni di salute, saranno inseriti in classi nelle quali sono presenti soltanto minori vaccinati o immunizzati naturalmente. Entro il 31 ottobre di ogni anno i dirigenti scolastici comunicano all’Asl competente le classi nelle quali sono presenti più di due alunni non vaccinati.
Se un bambino ha già avuto le patologie indicate, questo dovrà essere comprovato dal medico curante tramite attestazione, che potrà anche disporre analisi del sangue atte ad accertare che il soggetto abbia sviluppato gli anticorpi.
Il Ministero della Salute, dal canto suo, promuoverà apposite Campagne di comunicazione e informazione istituzionale per illustrare e favorire la conoscenza delle nuove disposizioni. Inoltre, il Ministero della Salute e il Miur (Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca), a partire dall’anno scolastico 2017-2018, daranno il via a iniziative di formazione del personale docente ed educativo e di educazione delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti sui temi della prevenzione sanitaria e in particolare delle vaccinazioni, con anche il coinvolgimento delle associazioni dei genitori.
Le misure del decreto entrano ufficialmente in vigore dal prossimo anno scolastico. Entro il 10 settembre 2017 può essere presentata relativa documentazione dell’avvenuta vaccinazione oppure un’autocertificazione. Nel caso in cui sia stata precedentemente presentata l’autocertificazione, entro il 10 marzo 2018 deve essere presentata la documentazione comprovante l’avvenuta vaccinazione.