Referendum, Cassazione respinge il ricorso del Codacons
I giudici delle sezioni unite della Cassazione hanno respinto e ritenuto inammissibile il ricorso dell'associazione dei consumatori Codacons contro il quesito referendario e l'ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum

ROMA - I giudici delle sezioni unite della Cassazione hanno respinto e ritenuto inammissibile il ricorso dell'associazione dei consumatori Codacons contro il quesito referendario e l'ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum. Tale ordinanza - hanno chiarito gli ermellini - non ha natura di atto giurisdizionale e quindi non può essere impugnata per via giurisdizionale, «men che mai dinanzi alla corte di Cassazione» di cui l'Ufficio per il referendum «costituisce un'articolazione interna», si legge nella sentenza pubblicata sul sito internet della suprema corte.
Il ricorso del Condacons
Con il ricorso del Codacons si chiedeva di annullare per eccesso di giurisdizione le due ordinanze con cui l'Ufficio centrale per il referendum ha dato il via libera al quesito referendario. Nella sentenza redatta dal giudice Angelina Maria Perrino le sezioni unite hanno stabilito da una parte che l'Ufficio centrale per il referendum ha natura giurisdizionale, essendo formato da giudici e incardinato presso la Cassazione, e che esso «svolge la propria attività in condizioni di neutralità».
Atti giurisdizionali
Dall'altra, però, le sue decisioni «hanno natura soltanto formale di atti giurisdizionali». In realtà, infatti, il suo compito non è quello di «accertare l'avvenuta violazione di doveri e obblighi» nè di «comporre un contrasto» tra parti contrapposte; e neppure quello di «dare certezza definitiva a una situazione giuridica autonoma che la richieda» o di «gestire specifici e distinti interessi».
Direzione unitaria
E poi si spiega che «all'ufficio centrale per il referendum il legislatore ha assegnato la direzione unitaria di tutto il complesso svolgimento delle operazioni, dalla presentazione della richiesta alla proclamazione dei risultati, che comprende funzioni assai eterogenee, che vanno dall'esecuzione di attività meramente materiali (come il computo delle firme depositate) all'adozione delle decisioni sulle proteste e sui reclami sulle operazioni di voto e di scrutinio».
Ordinamento generale
Le operazioni assegnate all'ufficio - si aggiunge - «non assumono rilevanza autonoma, a tutela di specifici e particolari interessi: esse partecipano del procedimento referendario e si compenetrano con esso, in funzione, quindi, della modificazione dell'ordinamento generale». Ed a garanzia dell'ordinamento generale sono volte anche le decisioni dell'Ufficio centrale, in chiave di concorso nello svolgimento della suddetta funzione: in particolare, «l'ordinanza che ammette il referendum è immediatamente funzionale al decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, che lo indice».
Consultazione popolare
«E quella che dichiara l'illegittimità della richiesta referendaria è pur sempre funzionale alla promulgazione della legge costituzionale con la formula prescritta dall'art. 14 della medesima legge». Come già rilevato dalla Consulta, l'Ufficio centrale concorre, nel procedimento refendario, «all'effettuazione della consultazione popolare, qualora sia legittima la relativa richiesta»; e le attribuzioni dell'Ufficio sorgono «necessariamente nei limiti posti a salvaguardia della sfera riconosciuta ai promotori del referendum».
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