20 aprile 2024
Aggiornato 01:30
La ratio della riforma è limitare la conflittualità tra Stato e Regioni su materie e leggi concorrenti

Rivoluzione nelle Regioni, più poteri allo Stato

L'intervento riformatore si incentra anzitutto sul principio dell'unità giuridica ed economica della Repubblica come valore fondamentale dell'ordinamento, prevedendo che la sua garanzia, assieme a quella dei diritti costituzionali, costituisce compito primario della legge dello Stato, anche a prescindere dal riparto delle materie fra legge statale e legge regionale

ROMA - Il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge costituzionale di riforma del Titolo V della Carta. Il testo interviene a undici anni di distanza dalla precedente revisione attuata con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3. E' quanto si legge in una nota di Palazzo Chigi al termine del Consiglio dei ministri finito in nottata. La 'ratio' della riforma è limitare la conflittualità tra Stato e Regioni su materie e leggi concorrenti, conflittualità che negli ultimi anni ha portato anche a una pioggia di ricorsi alla Corte Costituzionale. L'intervento, spiega la nota, «si è reso necessario viste le criticità emerse nel corso di questi anni; tuttavia, dato il breve spazio di legislatura ancora a disposizione, l'obiettivo è quello di apportare modifiche quantitativamente limitate, ma significative dal punto di vista della regolamentazione dei rapporti fra lo Stato e le regioni».

UNITA' GIURIDICA ED ECONOMICA DELLA REPUBBLICA - L'intervento riformatore - continua la nota - si incentra anzitutto sul principio dell'unità giuridica ed economica della Repubblica come valore fondamentale dell'ordinamento, prevedendo che la sua garanzia, assieme a quella dei diritti costituzionali, costituisce compito primario della legge dello Stato, anche a prescindere dal riparto delle materie fra legge statale e legge regionale. E' la cosiddetta clausola di supremazia presente in gran parte degli ordinamento federali». Nella riforma del Titolo V «si tende ad impostare il rapporto fra leggi statali e leggi regionali secondo una logica di complementarietà e di non conflittualità; per questo sono previste alcune innovazioni particolarmente incisive. Si inseriscono nel campo della legislazione esclusiva dello Stato alcune materie che erano precedentemente considerazione della legislazione concorrente: il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, le grandi reti di trasporto e di navigazione, la disciplina dell'istruzione, il commercio con l'estero, la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell'energia».