Clima, le compagnie aeree extra UE dovranno pagare le emissioni di Co2
La sentenza dovrà ora essere applicata dall'Alta Corte del Regno Unito, che l'aveva sollecitata, e comporterà la bocciatura del ricorso collettivo presentato davanti ai giudici britannici da diverse compagnie aeree americane e canadesi contro la direttiva europea
BRUXELLES - La Corte europea di Giustizia ha stabilito, con una sentenza emessa oggi a Lussemburgo, che l'applicazione all'aviazione civile del sistema Ue di scambio delle quote di emissioni di CO2 (Ets) non viola né i principi di diritto internazionale consuetudinario, né l'accordo 'Open Skies' ('cieli aperti') fra l'Ue e gli Usa. Viene così confermata la piena validità - e l'applicabilità anche alle compagnie non europee che operano con vli in partenza e in arrivo negli aeroporti dell'Ue - di una direttiva comunitaria del 2008 che entrerà in vigore dall'inizio del 2012. Da questa data, gli operatori dell'aviazione civile dovranno acquistare sul mercato quote di CO2 pari al 15% delle proprie emissioni, esponendosi a sanzioni finanziarie in caso d'inadempienza.
La sentenza dovrà ora essere applicata dall'Alta Corte del Regno Unito, che l'aveva sollecitata, e comporterà la bocciatura del ricorso collettivo presentato davanti ai giudici britannici da diverse compagnie aeree americane e canadesi contro la direttiva europea.
La «borsa delle emissioni» Ets è stata istituita nel 2003 come cardine fondamentale della politica europea in materia di lotta contro i cambiamenti climatici e dell'applicazione del Protocollo di Kyoto. Finora, tuttavia, il sistema di scambio delle emissioni era stato applicato solo a circa 13.000 impianti industriali o centrali energetiche, e non al trasporto aereo (né ad alcun altro comparto del settore trasporti). L'estensione del sistema all'aviazione civile non ha precedenti al mondo.
Le compagnie aeree americane e canadesi avevano impugnato le misure di trasposizione della direttiva nel Regno Unito sostenendo che l'Ue, con l'applicazione di queste norme, violerebbe alcuni principi di diritto internazionale consuetudinario, andando al di là della propria sfera di competenza territoriale. Le compagnie ricorrenti, inoltre, invocavano la violazione di varie convenzioni internazionali (la Convenzione di Chicago, il Protocollo di Kyoto e l'Accordo cosiddetto Open skies), considerando l'obbligo di acquistare le quote di emissione come una sorta di imposta sui consumi di carburante, che è vietata dalle convenzioni stesse.
In particolare, la Corte Ue rileva che la direttiva non è destinata da applicarsi agli aeromobili in sorvolo sulle acque internazionali o nello spazio aereo sul territorio degli Stati membri dell'Unione o di Stati terzi. Gli operatori degli aeromobili sono assoggettati al sistema di scambio di quote soltanto quando gestiscono una linea aerea commerciale con partenza da o arrivo in aeroporti situati nell'Ue. In questo contesto, argomenta la Corte Ue, l'applicazione della direttiva non viola né il principio di territorialità né il principio di sovranità degli Stati terzi, e neppure il principio della libertà di sorvolo dell'alto mare.
Interessante è poi l'argomentazione con cui la Corte ha respinto l'obiezione dei ricorrenti contro l'obbligo di calcolare le quote di emissioni con riferimento all'intero volo (e non solo al suo segmento nello spazio aereo europeo): la Corte ricorda che la politica Ue in materia ambientale mira a raggiungere un livello di protezione elevato. Il fatto che alcuni fattori di inquinamento dell'aria, del mare o del territorio degli Stati membri traggano origine da un evento che si svolge in parte al di fuori dal territorio Ue, alla luce dei principi di diritto internazionale consuetudinario invocabili, non è idoneo a rimettere in discussione la piena applicabilità del diritto dell'Unione nel proprio territorio, afferma la Corte.
Quanto all'altra obiezione delle compagnie americane, secondo cui il pagamento delle quote di emissione violerebbe l'obbligo previsto dagli accordi internazionali di esentare il carburante degli aerei da dazi, tasse ed oneri, la Corte nega che sussista alcun nesso diretto e indissolubile tra la quantità di carburante consumata da un aereomobile e il costo delle quote di emissione imposto al suo operatore.
La Corte conclude infine che l'applicazione uniforme del sistema Ets alla totalità dei voli con partenza da o arrivo in un aeroporto europeo è conforme alle disposizioni dell'Accordo Open skies, volte a stabilire un divieto di trattamento discriminatorio tra gli operatori americani ed europei.
Il prezzo dei biglietti aumenterà di pochi euro - Secondo le Ong ambientaliste, che hanno salutato con entusiasmo la sentenza della Corte europea, il prezzo dei biglietti aerei aumenterà di pochi euro, appena una frazione delle tasse aereportuali applicate agli operatori in tutti gli scali dell'Ue. «Saranno 3 o 4 euro in più, al massimo per i voli in Europa», sostiene ad esempio Bill Hemmings, Programme Manager di Transport & Environment.
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