27 agosto 2025
Aggiornato 16:00
Consumatori | Risparmio

Titoli Lehman venduti a domicilio: Confconsumatori vince ancora

Una recente vittoria per un associato di Modena che aveva acquistato 140 ¤ in titoli Lehman apre alla prospettiva di nuovi risarcimenti

PARMA - Un’altra importantissima vittoria di Confconsumatori in materia di «risparmio tradito». Nel giugno 2008 un promotore finanziario si era recato a casa di un associato di Modena e lo aveva convinto ad acquistare obbligazioni Lehman Brother’s per oltre 140 mila euro.

Il Tribunale di Modena si è uniformato ad un precedente della Corte d’appello di Bologna, la quale in un caso analogo aveva ritenuto la nullità dell’acquisto a norma a norma dell’art. 30, comma 7, d.lgs. n. 58/98, perché l’ordine non prevedeva, secondo quanto prescritto dalla legge, la facoltà di recedere entro il termine di 7 giorni. Il Tribunale di Modena è andato così contro il suo consolidato orientamento sfavorevole agli acquirenti di titoli Lehman Brother’s, ha dichiarato la nullità dell’ordine e condannato l’istituto di credito alla restituzione della somma di quasi 130 mila ¤, oltre agli interessi dalla domanda al saldo.

«Una decisione fondamentale- dichiara l’avv. Giovanni Franchi, legale di Confconsumatori, che insieme all’avv. Giulio Gaiani di Modena ha tutelato in giudizio il risparmiatore – che dimostra che la giurisprudenza di merito è ormai dell’opinione che, come del resto è stato specificato dalla legge attuativa della direttiva Mifid, che l’art. 30 TUF, quando si parla di collocamento, va interpretato in senso lato, riferendosi la disposizione anche alla semplice vendita di titoli. Il che costituisce un fondamentale precedente per tutte le analoghe controversie pendenti avanti i Tribunali dell’Emilia Romagna. Questo non senza dimenticare relativamente ai bond Lehman – aggiunge l’avv. Franchi - che vi è stata un’altra sentenza del Tribunale di Torino (del 21 dicembre 2010 n. 7674), per la quale tutte le banche del gruppo Patti Chiari avevano l’obbligo di comunicare ai clienti le variazioni del presso di quei titoli (¤ 91,6373 l’11 settembre 2008, mentre il giorno successivo venerdì 12 settembre 2008 82,667). Tali oscillazioni, riferite a titolo che è sempre stato a basso rischio, costituivano infatti «indici di significativa variazione del livello di rischio!». Se vi fosse stata tale comunicazione, la stessa avrebbe consentito ai possessori di vendere e di diminuire il danno. Vi sono, insomma, per i legali di Confconsumatori diverse ragioni per ritenere ancora possibile il recupero dei soldi investiti nei titoli Lehman».