29 aprile 2024
Aggiornato 16:00
TELECOMUNICAZIONI

Sky: per TAR no spese recesso ad utenti

Il Codacons chiede all'authority delle comunicazioni di stabilire i costi dell’operatore

ROMA - A sollevare il problema della mancata applicazione della Legge Bersani da parte delle televisioni era stato proprio il Codacons nel 2007, denunciando all’Authority delle Comunicazioni come i possessori della tessera Mediaset Premium alla scadenza perdevano il credito residuo.

Ora la sentenza del Tar del Lazio, secondo la quale sono addebitabili all'utente solo i costi connessi con la chiusura del rapporto con Sky, senza penali, dovrebbe mettere finalmente fine alle scuse che tutti i soggetti, dalle banche alle compagnie telefoniche, hanno finora inventato per tentare di non applicare i famosi decreti Bersani.

Per il Codacons, però, ora l’Authority delle Comunicazioni deve compiere un passo ulteriore. Non basta, infatti, dire che le tv a pagamento e le compagnie telefoniche devono, in caso di recesso, imputare all’utente il solo rimborso spese. Questa cosa, infatti, era già arcinota fin dalla pubblicazione della Legge 2 aprile 2007, n. 40 (la seconda lenzuolata Bersani) che all'art. 1 comma 3 stabiliva, in modo inequivocabile, che «i contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e di reti televisive … devono prevedere la facoltà del contraente di recedere dal contratto … senza spese non giustificate da costi dell'operatore».

Il punto è che le compagnie telefoniche si sono inventati costi esorbitanti, addebitando all’utente cifre forfetarie assurde, che in realtà non sostengono affatto, camuffando sotto la voce costi, cifre che sono delle penali camuffate. Ecco perché chiediamo all’Authority di stabilire con precisioni l’importo di queste spese, sia per le compagnie telefoniche che per le televisive.