31 luglio 2025
Aggiornato 22:30

Sentenza contro bond Finmek a Ferrara

Confconsumatori spiega i motivi

PARMA - Si è svolta oggi a Bologna, presso la sede Confconsumatori, la conferenza stampa per illustrare la prima sentenza italiana ad essere pronunciata sull’acquisto di obbligazioni Finmek, ottenuta dall’Associazione presso il Tribunale di Ferrara.

Sono intervenuti alla conferenza Secondo Malaguti, responsabile Confconsumatori Emilia Romagna e membro del gruppo dirigenti dell’Associazione, e i due legali Confconsumatori che hanno seguito la causa, gli avv.ti Giovanni Franchi e Stefano Di Brindisi.

L’importanza di questa sentenza sta nelle precisazioni che essa dà su quei doveri informativi imposti alle banche nello svolgimento dell’attività d’intermediazione finanziaria, spesso dimenticati dalle stesse, nonostante le prescrizioni di legge.
Infatti, con la sentenza in esame è stata condannata la banca che aveva venduto bond Finmek, al risarcimento del danno – quantificato sulla base del prezzo d’acquisto, attualizzato con il tasso legale degli interessi, detratto il valore delle cedole riscosse e il prezzo residuo dei titoli.

In particolare, il Tribunale di Ferrara ha verificato l’inadempimento, da parte della Banca, degli obblighi di:
1) informare il cliente investitore sulla natura, rischi e implicazioni della specifica operazione, che possano incidere sulla decisione dell’investimento;
2) astenersi dall’effettuare operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione alla situazione concreta ed attuale dell’investitore.
Nel caso di specie, l’Istituto di credito ha fornito un’informazione troppo generica e standardizzata, limitandosi a consegnare il «Documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari».

Inoltre, i titoli in esame erano stati emessi, senza rating, da una finanziaria estera, al solo scopo di coprire i debiti della società italiana, che, al tempo in cui era vigore il vecchio testo dell’art. 2410 Codice civile, il quale vietava l’emissione di obbligazioni per somme superiori al capitale versato ed esistente, non poteva più emettere alcunché in Italia.