Retribuzione - Calcolo sugli istituti indiretti, quali ferie e tredicesima mensilità, del premio di vendita
Se lo stesso non è escluso dal Ccnl
Con sentenza del 3 novembre 2008, n. 26375 la Sezione lavoro della suprema Corte di Cassazione ha stabilito, in ragione del principio dell’onnicomprensività della retribuzione, che anche il premio di vendita, nel caso che non sia lasciato fuori dalla contrattazione collettiva, rientra nel calcolo della retribuzione globale utile per gli istituti retributivi indiretti, come o l'indennità sostitutiva delle ferie e la tredicesima mensilità..
Fatto e diritto
Un dipendente aveva chiesto alla sua azienda datrice di lavoro la condanna al pagamento di un determinato importo, a titolo di ricalcolo della paga base ai fini della liquidazione delle ferie e della tredicesima mensilità, con inclusione della parte variabile denominata premio di vendita.
Conformemente e alla sentenza della Corte d’Appello e a quella di primo grado, la Cassazione ha condannato il datore di lavoro a corrispondere ad un suo dipendente andato in pensione un importo a titolo di ricalcolo della paga base ai fini della liquidazione delle ferie e della tredicesima mensilità, con inclusione della parte variabile denominata premio di vendita.
La Corte di Appello aveva accertato che la base di calcolo degli istituti retributivi indiretti come la tredicesima o l'indennità sostitutiva delle ferie è costituita dalla «retribuzione globale di fatto» e che in detta retribuzione devono rientrare «pro rata» gli incentivi o premi di vendita, annualmente liquidati, che risultano ricorrenti e quindi rientrano nella detta retribuzione globale.
Le ragioni dell’azienda
Il datore di lavoro aveva sostenuto che i premi di vendita rappresentano una variabile annualmente determinata che nella prassi applicativa del CCNL non è mai stata conteggiata come base di calcolo delle ferie e della tredicesima mensilità.
La decisione della Corte di Cassazione
La suprema Corte di Cassazione aveva ritenuto corretta l’interpretazione del CCNL fatta dalla Corte di Appello con la quale era stato accertato che «la base di calcolo degli istituti retributivi indiretti come la tredicesima o l’indennità sostitutiva delle ferie è costituita dalla «retribuzione globale di fatto» e che in tale retribuzione devono rientrare «pro rata» gli incentivi o premi di vendita, annualmente liquidati, che risultano ricorrenti e quindi rientrano nella detta retribuzione globale»
Dunque la Corte di Cassazione ha rigettato la diversa interpretazione del datore di lavoro in quanto collegata alla prassi applicativa del CCNL che era stata il risultato di un’iniziativa unilaterale della società e dunque la per la Cassazione la Corte di Appello aveva 'interpretato il CCNL conformemente ai criteri indicati dagli artt. 1362 e seguenti del Codice Civile, con criterio esaustivo e sufficiente, e lo stesso era a dirsi per l'interpretazione della quietanza a saldo, come ineccepibilmente operata dalla Corte di Appello.
Dunque il ricorso dell’azienda per i suesposti motivi è stato rigettato dalla Corte di Cassazione che invece ha condannato l’azienda alla corresponsione, oltre che delle spese di giudizio, anche dell’importo in questione.
Corte di Cassazione - Sezione lavoro - sentenza del 3 novembre 2008, n. 26375
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