19 aprile 2024
Aggiornato 23:30
Costi della Politica

Il Consiglio regionale dà il via libera al taglio dei vitalizi

Il provvedimento riguarda tutti coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente della Regione, di consigliere regionale o di assessore regionale

TRIESTE - Approvata all'unanimità dalla V Commissione la scorsa settimana, ora è stata tutta l'Aula a dire sì alla proposta di legge numero 49 firmata da consiglieri rappresentanti ogni Gruppo del Consiglio regionale e con cui si va a rideterminare la misura degli assegni vitalizi disciplinati dalle leggi regionali 38/1995 (trattamento indennitario dei consiglieri regionali) e 13/2003 (determinazione delle indennità spettanti al presidente del Consiglio regionale, al presidente della Regione e agli assessori). Il provvedimento, è stato fatto presente dai due relatori, Diego Bernardis (Lega) e Mauro Di Bert (ProgettoFvg/Ar) , è finalizzato a dare attuazione all'articolo 1 della legge 145/2018 che impone alle Regioni e alle Province autonome, «ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del contenimento della spesa pubblica», di rideterminare, a decorrere dal 2019, con i criteri e i parametri stabiliti con un'intesa in sede di Conferenza permanente Stato/Regioni, la disciplina dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi già in essere in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente della Regione, di consigliere regionale o di assessore regionale.

I contenuti della nuova norma 

Il Consiglio regionale, per dare seguito ai principi di coordinamento della finanza pubblica del decreto legge del 2012, ha deciso di abolire l'istituto a decorrere dalla XI legislatura, prevedendo che per i consiglieri e gli assessori regionali in carica nella X legislatura o cessati continuasse ad applicarsi l'istituto del vitalizio come disciplinato dalle leggi regionali 38/1995 e 13/2003. Inoltre, con la Lr 2/2015, analogamente a quanto previsto dalle altre Regioni, ha provveduto a disporre delle riduzioni temporanee dei vitalizi in erogazione, sulla base di aliquote progressive; tali riduzioni sono state prorogate al 30 giugno 2019 e cesseranno definitivamente con l'applicazione della rideterminazione con metodo contributivo prevista dalla proposta di legge in esame. La norma di legge statale inizialmente imponeva alle Regioni di provvedere alla rideterminazione entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge (il termine è stato prorogato al 30 maggio 2019), ovvero entro sei mesi dalla medesima data qualora occorresse procedere a modifiche statutarie, prevedendo, in caso di inosservanza di tali termini, una riduzione lineare pari al 20% dei trasferimenti erariali a loro favore diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e del trasporto pubblico locale. Le Regioni sono tenute a documentare il rispetto delle condizioni poste dalla legge, e a farlo secondo i criteri stabiliti in sede di Conferenza permanente Stato/Regioni. L'intesa del 3 aprile scorso prevede, al punto 1, lettera a), che la rideterminazione dei trattamenti sia applicata «considerando il loro importo lordo, senza tener conto delle riduzioni temporanee disposte dalla normativa vigente», mentre alla lettera b) esclude i trattamenti il cui ammontare è stato già definito con metodo contributivo (previsione che non interessa la nostra Regione). L'intesa poi fissa alla lettera c) dei limiti massimi di spesa per gli assegni vitalizi il cui rispetto dovrà essere verificato al momento dell'applicazione della nuova disciplina, mentre alla lettera d) prevede che l'ammontare di ciascun assegno non superi l'importo erogato ai sensi della normativa vigente. La lettera c), inoltre, garantisce che nei limiti della spesa sia compreso l'ammontare necessario per integrare gli assegni che a seguito della rideterminazione scendono sotto il doppio del trattamento minimo Inps. Il punto 2 consente alle Regioni di approvare un documento di indirizzo per evitare disomogeneità nell'applicazione dell'intesa. In base a questa previsione, la Conferenza delle Regioni, nella riunione del 3 aprile scorso, ha previsto delle «clausole di salvaguardia» in base alle quali la riduzione eventualmente derivante dalla rideterminazione con il metodo contributivo non deve superare un'aliquota progressiva per scaglioni e per classi di differenziale tra importo spettante e rideterminato. Il punto 3 dell'intesa prevede poi che, per consentire di completare gli adempimenti amministrativi necessari, l'applicazione delle disposizioni che prevedono la rideterminazione possa essere differita a non oltre il sesto mese successivo alla loro entrata in vigore. Sempre il punto 3 prevede che, a decorrere dalla data di applicazione della rideterminazione, debbano cessare di avere efficacia le eventuali disposizioni di legge regionale che prevedono riduzioni temporanee dei vitalizi in essere, riduzione che, come detto, il nostro Consiglio, con la legge regionale 5/2019 di aprile, ha deciso di prorogare fino al 30 giugno prossimo.

Il taglio dei vitalizi sarà operativo dal primo luglio 

La Conferenza dei presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, preso atto della posizione della Conferenza delle Regioni, ha assunto uno 'schema comune' di testo di legge attuativo dell'intesa che le Regioni possono utilizzare come riferimento nella stesura della loro legge regionale. Ed è quanto si va ad attuare con la proposta n. 49. Perciò, a decorrere dal 1° luglio 2019, la misura degli assegni vitalizi e delle relative quote sarà rideterminata secondo il metodo del calcolo contributivo, calcolo le cui modalità sono esplicitate nel provvedimento secondo specifici moltiplicatori e coefficienti di trasformazione, nonché rivalutazioni sulla base degli indici Istat e di variazione dei prezzi al consumo (Foi). Nel provvedimento è stata prevista anche una disciplina transitoria secondo cui, dal 1° luglio 2019 e fino al completamento degli adempimenti necessari alla rideterminazione della misura degli assegni, si continuano ad erogare gli assegni e le relative quote nelle misure spettanti dalla legislazione vigente. Quando tutti gli adempimenti saranno completati, si recupererà l'eventuale differenza erogata in eccedenza mediante una trattenuta sull'assegno o relativa quota. E' poi stata inserita un'ulteriore norma transitoria con cui si prevede un adeguamento delle clausole di salvaguardia di cui alla tabella B, per assicurare le condizioni poste dalla lettera c) del punto 1 dell'intesa Stato/Regione, che impone di verificare che la spesa complessiva derivante dagli assegni e dalle relative quote, come rideterminati, non superi i limiti previsti. Da ultimo - hanno reso noto Bernardis e Di Bert -, sono state ampliate le previsioni dell'articolo 16 della legge regionale 38/1995, che riconosce al coniuge e, a determinate condizioni, ai figli il diritto a una quota dell'assegno in caso di decesso del consigliere: accanto ai figli minorenni, sono stati inseriti i figli fino al ventiseiesimo anno di età purché a carico del consigliere al momento del decesso, se studenti di scuola media, professionale o studenti universitari, e qualora titolari di reddito inferiore a quello previsto per le persone fiscalmente a carico, in analogia a quanto previsto dalla disciplina generale sulle pensioni di reversibilità.