24 aprile 2024
Aggiornato 01:30
Carceri

L'Italia risarcirà i propri detenuti

Saranno indennizzati gli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Avranno diritto a ottenere la riduzione di un giorno di pena per ogni dieci durante il quale è avvenuta la violazione del loro diritto e un risarcimento pari a 8 euro al dì

ROMA - Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto che prevede risarcimenti in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile. Il ministro per le Riforme e i Rapporti con il Parlamento, Maria Elena Boschi, ha spiegato: il Consiglio dei ministri ha approvato «un decreto del ministro Orlando per rispondere alle contestazioni della Corte di giustizia europea, per metterci in regola ed evitare procedure d'infrazione».

SCONTO DI PENA E 8 EURO AL GIORNO -  I detenuti che hanno subito un trattamento non conforme al disposto della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo avranno diritto a ottenere la riduzione di un giorno di pena per ogni dieci durante il quale è avvenuta la violazione del loro diritto a uno spazio e a condizioni adeguate, con contestuale previsione in favore di coloro che non si trovino più in stato di detenzione di un risarcimento pari a 8 euro per ciascuna giornata di detenzione trascorsa in condizioni non conformi alle indicazioni della Cedu. 

LA SENTENZA TORREGGIANI - Il provvedimento ha la finalità di adempiere alle direttive dettate da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo (Cedu) nei confronti dello Stato italiano nella sentenza «Torreggiani» del gennaio 2013, nella quale la Corte aveva imposto l'adozione di specifiche misure riparatorie in favore dei detenuti che hanno scontato la pena in una condizione di sovraffollamento, imponendo a tal fine il perentorio termine, appena decorso, di un anno dalla definitività della pronuncia. I giudici europei, ricorda in un comunicato Palazzo Chigi, hanno condannato il nostro Stato al pagamento nei confronti dei ricorrenti di somme comprese tra 10.600 euro e 23.500 euro (quantificata, in quest'ultimo caso, per un periodo di detenzione pari a tre anni e tre mesi). Occorre quindi adempiere a tale direttiva al fine di evitare le condanne dello Stato italiano e i conseguenti pesanti oneri per la finanza pubblica.

MODIFICHE A PROCEDURA PENALE - Il decreto legge contiene anche una serie di puntuali modifiche in materia di codice di procedura penale e di rafforzamento del corpo di polizia penitenziaria: gli obblighi informativi nascenti dall'incardinazione di procedimenti incidenti sullo stato di libertà di soggetti condannati da corti penali internazionali; le modalità di esecuzione delle ordinanze applicative degli arresti domiciliari, autorizzando l'imputato a recarsi senza scorta al luogo di esecuzione della misura, salvo particolari esigenze; la modifica del comma 2-bis dell'art.275 codice procedura penale con cui si prevede che, qualora il giudice procedente ritenga che la pena detentiva da irrogare possa essere contenuta in un massimo di tre anni, non possano essere disposte le misure della custodia cautelare o degli arresti domiciliari (in coerenza con le disposizioni contenute nell'art.656 cod. proc. pen. in materia di sospensione dell'esecuzione della pena); le modalità esecutive dei provvedimenti limitativi della libertà personale nei confronti degli imputati e condannati minorenni che, nel corso dell'esecuzione, siano divenuti maggiorenni non più sino a al compimento del ventunesimo anno, ma fino ai 25 anni: la norme consentirà di completare percorsi rieducativi modulati su specifiche esigenze rieducative; alcune modifiche ordinamento della polizia penitenziaria, riguardanti, da un lato, la consistenza dell'organico (con aumento della dotazione del ruolo degli agenti e assistenti e diminuzione di quella degli ispettori) e, dall'altro, finalizzate a consentire una più celere utilizzazione nei servizi di istituto a seguito dell'ingresso in ruolo e a impedire, per un biennio, l'adozione di atti di comando o di distacco presso altre pubbliche amministrazioni; una specifica modifica all'ordinamento penitenziario in forza della quale il magistrato di sorveglianza può avvalersi dell'ausilio di assistenti volontari.