3 agosto 2025
Aggiornato 12:30
Sei emendamenti alla riforma costituzionale

Le riforme del Pdl: Semipresidenzialismo e il Capo dello Stato non presiede il CSM

Le proposte di modifica sono tutte firmate dal presidente dei senatori del Pdl, Maurizio Gasparri, e dal suo vice Gaetano Quagliariello: Mandato Capo dello Stato dura cinque anni, rieleggibile una sola volta

ROMA - Con sei emendamenti alla riforma costituzionale, da domani all'esame dell'Aula del Senato, il Pdl chiede il cambio della forma di governo con l'introduzione del semipresidenzialismo e sfila al capo dello Stato la presidenza del CSM.
Le proposte di modifica sono tutte firmate dal presidente dei senatori del Pdl, Maurizio Gasparri, e dal suo vice Gaetano Quagliariello: «Il Consiglio superiore della Magistratura - si legge nell'emendamento che modifica gli articoli 87 e 104 della Costituzione - è presieduto dal primo presidente della Corte di Cassazione. Ne fa parte di diritto anche il procuratore generale presso la Corte di Cassazione».
«Il Presidente della Repubblica - si legge nell'emendamento che modifica gli articoli 83 e 84 della Costituzione - è il Capo dello Stato. Rappresenta l'unità della Nazione e ne garantisce l'indipendenza. Vigila sul rispetto della Costituzione. Assicura il rispetto dei trattati e degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia a organizzazioni internazionali e sovranazionali. Rappresenta l'Italia in sede internazionale ed europea. Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto. Sono elettori tutti i cittadini che hanno compiuto la maggiore età».

Mandato Capo dello Stato dura cinque anni, rieleggibile una sola volta - Cambia anche l'articolo 84 della Costituzione. Per il Pdl «può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto quarant'anni (oggi l'età minima è 50 anni, ndr) e goda dei diritti politici e civili. L'ufficio è incompatibile con qualsiasi altra carica e attività pubblica o privata. La legge prevede altresì disposizioni idonee ad evitare conflitti tra gli interessi privati del Presidente della Repubblica e gli interessi pubblici. A tal fine la legge individua le situazioni di ineleggibilità e incompatibilità. L'assegno e la dotazione del Presidente della Repubblica sono determinati per legge».
«Il presidente della Repubblica - propongono Gasparri e Quagliariello - è eletto per cinque anni (oggi il mandato dura 7 anni, ndr). Può essere rieletto una sola volta. Il Presidente del Senato della Repubblica, il novantesimo giorno prima che scada il mandato del Presidente della Repubblica, indice l'elezione, che deve aver luogo in una data compresa tra il sessantesimo e il trentesimo giorno precedente la scadenza. Le candidature sono presentate da un gruppo parlamentare delle Camere, ovvero da duecentomila elettori, o da deputati e senatori, da membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, da consiglieri regionali, da presidenti delle Giunte regionali e da sindaci, che vi provvedono nel numero e secondo le modalità stabiliti dalla legge. I finanziamenti e le spese per la campagna elettorale, nonché la partecipazione alle trasmissioni radiotelevisive sono regolati dalla legge al fine di assicurare la parità di condizioni tra i candidati».

Doppio turno per l'elezione del Presidente della Repubblica - È eletto presidente, chiede il Pdl in un emendamento alla riforma costituzionale, il candidato che ha ottenuto «la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Qualora nessun candidato abbia conseguito la maggioranza, il quattordicesimo giorno successivo si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti. La legge disciplina la procedura per la sostituzione e per l'eventuale rinvio della data dell'elezione in caso di morte o di impedimento permanente di uno dei candidati. Il Presidente della Repubblica assume le funzioni l'ultimo giorno del mandato del Presidente uscente. In caso di elezione per vacanza della carica, il Presidente assume le funzioni il settimo giorno successivo a quello della proclamazione dei risultati elettorali. Il procedimento elettorale e le altre modalità di applicazione del presente articolo sono regolati dalla legge».
«In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica - si legge nelle proposte di modifica targate Pdl - il Presidente del Senato della Repubblica indice entro dieci giorni l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica. L'elezione deve avere luogo in una data compresa tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivo al verificarsi dell'evento o della dichiarazione di impedimento».