Corte di Giustizia Europea: «L'anatocismo sul recupero degli aiuti di Stato è legittimo, la A2A deve pagare 290 mln di euro»
E' la somma degli interessi composti per le esenzioni fiscali e i prestiti agevolati concessi dall'Italia ad alcune imprese
ROMA (askanews) - L'anatocismo sul recupero degli aiuti di Stato è legittimo. Lo ha stabilito la Corte di giustizia europea e pertanto la società A2A dovrà rimborsare allo Stato italiano non solo 170 milioni a titolo di capitale, ma anche 120 milioni a titolo di interessi composti per le esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi dall'Italia in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico.
I fatti risalgono agli anni '90
La vicenda risale alle esenzioni fiscali e ai prestiti agevolati concessi all'inizio degli anni '90 alle società di servizi comunali. Nel 2002 la Commissione europea ha ritenuto che queste esenzioni fiscali costituissero aiuti di Stato incompatibili con il mercato comune ordinando all'Italia di recuperare gli aiuti controversi. Diverse società, tra cui ASM Brescia e AEM, hanno proposto, al pari dell'Italia, alcuni ricorsi dinanzi al Tribunale dell'Unione europea per chiedere l'annullamento della decisione della Commissione. Tutti questi ricorsi sono stati respinti nel 2009.
A decidere è la Corte di giustizia europea
Nel 2008 l'Italia ha adottato le misure necessarie per recuperare gli aiuti in questione prevedendo che il rimborso contabilizzasse anche gli interessi composti. Su questa base, le autorità italiane esigono dalle società ASM Brescia e AEM, che nel frattempo si sono fuse formando la società A2A, il rimborso di 170 milioni dovuti a titolo di imposta sulle società non versata a causa dell'esenzione consentita dall'Italia, nonché il rimborso di 120 milioni a titolo di interessi composti. L'A2A contesta la base di calcolo degli interessi dinanzi ai giudici italiani. Investita della causa in ultimo grado, la Corte suprema di cassazione chiede alla Corte di giustizia se la normativa italiana potesse prevedere interessi composti con riferimento a un regolamento che non era ancora applicabile alla data in cui il recupero degli aiuti è stato ordinato dalla Commissione.
All'epoca spettava alla normativa nazionale determinare il tasso d'interesse
Nella sentenza odierna, la Corte europea ricorda che, all'epoca in cui la Commissione ha ordinato il recupero degli aiuti, il diritto dell'Unione non specificava se gli interessi dovessero essere calcolati su base semplice o composta. Poiché la decisione di recupero degli aiuti è stata adottata prima dell'entrata in vigore del regolamento dell'Unione in questione, il problema di stabilire se gli interessi dovessero essere calcolati su base semplice o composta non era disciplinato all'epoca da nessuna disposizione del diritto dell'Unione, tanto più che la prassi della Commissione vigente a quel tempo rinviava, in materia, al diritto nazionale. Pertanto, spettava unicamente all'ordinamento italiano determinare se il tasso di interesse dovesse essere determinato su base semplice o composta.
La Corte ha deciso in virtù del principio della certezza del diritto
La Corte ricorda inoltre che il principio della certezza del diritto non consente di applicare un regolamento a una situazione definitasi prima della sua entrata in vigore e che, benché la legge nuova valga solo per il futuro, essa si applica anche agli effetti futuri di situazioni sorte nella vigenza della vecchia legge. Ebbene, le cartelle esattoriali che prevedono l'applicazione di interessi composti sono state notificate alla A2A successivamente all'entrata in vigore della normativa italiana che prevede il calcolo degli interessi su base composta.
Nel caso in questione la normativa italiana non ha alcun effetto retroattivo
Dal momento che l'aiuto di Stato in questione non era stato recuperato e non aveva nemmeno costituito oggetto di una cartella esattoriale alla data di entrata in vigore della normativa italiana, non si può ritenere che quest'ultima incida su una situazione definitasi precedentemente. Pertanto, la normativa italiana non ha nessun effetto retroattivo e si limita ad applicare una disciplina nuova agli effetti futuri di situazioni sorte nella vigenza della normativa precedente. Peraltro, tenuto conto del rilevante lasso di tempo trascorso tra l'adozione della decisione di recupero della Commissione nel 2002 e l'ordine di recupero emesso dalle autorità italiane nel 2009 nei confronti della A2A, occorre ritenere che l'applicazione di interessi composti costituisca un mezzo particolarmente adeguato per giungere a una neutralizzazione del vantaggio concorrenziale conferito illegittimamente alle imprese beneficiarie dell'aiuto di Stato in questione.
- 31/05/2019 Visco: «Senza l'Europa saremmo più poveri»
- 07/05/2019 Eurozona, consumi al palo e attività delle imprese in frenata
- 16/12/2018 Draghi: «Dall’euro più vantaggi che costi. Europa argine contro fascino dei regimi»
- 26/11/2018 Draghi non pensa di essere sull'orlo di una grave recessione. Ma...