7 maggio 2024
Aggiornato 21:30
Trasporto aereo

Aerei, bagaglio in ritardo: Air One condannata a pagare danni

Il giudice di pace di Acireale ha condannato Air One al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale in favore di una passeggera alla quale il bagaglio è stato riconsegnato dopo un giorno

ROMA - Una sentenza unica nel suo genere che apre la strada ad una interpretazione della responsabilità del vettore aereo decisamente favorevole all'utente del trasporto. Spiega i fatti Francesco Tanasi segretario nazionale Codacons. Il giudice di pace di Acireale, in provincia di Catania, ha condannato Air One al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale in favore di una passeggera alla quale il bagaglio è stato riconsegnato dopo un giorno.

La donna, un ingegnere catanese, aveva acquistato il biglietto Catania-Roma-Pisa per potere partecipare ad un convegno internazionale organizzato dalla Facoltà di Architettura di Genova: il ritardo nella consegna del bagaglio ha determinato la necessità di provvedere all'acquisto di quanto necessario (indumenti, biancheria, prodotti cosmetici) per soggiornare nel luogo di destinazione, impedendole, peraltro, la partecipazione alla prima giornata del convegno a causa della necessità di provvedere al disbrigo delle pratiche per la denuncia di smarrimento del bagaglio.

Il giudice, rende noto il Codacons, che ha seguito la vicenda, ha condannato così Air One al risarcimento del danno sia patrimoniale, quantificato in 700 euro, per le spese sostenute per acquistare abiti e biancheria, sia non patrimoniale, quantificato in ulteriori euro 1.000, per il mancato aggiornamento professionale patito dall'ingegnere che non ha potuto partecipare alla prima giornata del convegno.

«Con la sentenza in questione - spiega Francesco Tanasi segretario nazionale Codacons - sono stati stabiliti due importanti principi: il vettore aereo è responsabile della ritardata consegna del bagaglio senza poter tentare, come sempre fanno le compagnie aeree in casi come questo, di addossare la colpa ai servizi di 'handling' aeroportuali; in tal modo viene sancito il criterio della responsabilità oggettiva a carico del vettore aereo, come previsto dall'art. 953 del Codice della Navigazione».

«In secondo luogo - prosegue Tanasi - è stato riconosciuto il danno non patrimoniale, individuato dal giudice di pace nella lesione del diritto all'aggiornamento professionale, poiché, a seguito del disservizio patito, la passeggera ha dimostrato di non aver potuto partecipare alla prima giornata del convegno. Un'importante sentenza - conclude - che dimostra ancora una volta che è possibile far valere le proprie giuste ragioni anche nei confronti di una controparte economicamente più forte».