3 maggio 2024
Aggiornato 06:30
Agenzia delle Entrate, Risoluzione del 20 gennaio 2009, n. 14/E

Credito di imposta in caso di assunzione a tempo indeterminato in aree svantaggiate

Contratti di lavoro a progetto. Trasformazione del contratto di inserimento in contratto di lavoro a tempo indeterminato

Con la risoluzione del 20 gennaio 2009, n. 14/E l’Agenzia delle Entrate ha dato risposta ad un interpello sull'interpretazione dell'articolo 2, commi da 539 a 548, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008), per quanto attiene al credito di imposta per incremento del numero di dipendenti con l'assunzione a tempo indeterminato in aree svantaggiate.

Con la risoluzione citata l'Agenzia delle Entrate ritiene che i lavoratori già impiegati in ragione di un contratto di lavoro a progetto non più in essere, sono annoverabili tra i lavoratori che hanno perso l’impiego precedente.
Di conseguenza il datore di lavoro, assumendo con contratto a tempo indeterminato i soggetti già impiegati con contratto a progetto (anche presso altro datore di lavoro), può fruire del credito d’imposta, fermo restando il rispetto delle altre condizioni per accedervi previste dalle disposizioni vigenti in materia.

In ordine alla trasformazione del contratto di inserimento in contratto di lavoro a tempo indeterminato e la relativa agevolazione, l'Agenzia delle Entrate ha comunicato che non sarebbe agevolabile la mera conversione del contratto di lavoro a tempo determinato (anche se a contenuto formativo) in contratto a tempo indeterminato.
Inoltre i soggetti non ammessi al beneficio in esame per esaurimento dei fondi stanziati possono presentare dal 1° al 20 aprile di ciascuno degli anni 2009 e 2010 una nuova istanza in via telematica.
Le istanze rinnovate sono ammesse all’agevolazione in base all’ordine cronologico di presentazione di quelle originarie e nei limiti delle risorse divenute disponibili, ad esempio, a seguito di rinunce al credito richiesto

Allegato
Agenzia delle Entrate, Risoluzione del 20 gennaio 2009, n. 14/E