Pensioni e assegni 2009 a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti
I limiti di reddito personale annuo
Con Circolare del 2 Gennaio 2009, n. 1 l’Inps, con riferimento al DM del 20 novembre 2008, emanato dal Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e della previdenza sociale, pubblicato sulla G.U. del 12 dicembre 2008, n. 290 ha fissato nella misura del 3,3% l'aumento di perequazione automatica da attribuire alle pensioni in via previsionale per l'anno 2009.
Tale decreto ha stabilito all' 1,7% l’aumento di perequazione automatica per l’anno 2009. La perequazione automatica attribuita alle pensioni in via previsionale per l'anno 2008 era stata dell’1,6%
Dunque la differenza di perequazione previsionale tra 2009 e 2008, è stata pari allo 0,1%.
Tale perequazione si applica anche per le pensioni e gli assegni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti.
Il conguaglio relativo alla differenza di perequazione per l’anno 2008 sarà corrisposto sulla rata di gennaio 2009.
I limiti di reddito per il diritto all’assegno e pensione in favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti, sono stati aumentati del 2,8% corrispondente alla variazione percentuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, riferito al periodo con riferimento al periodo agosto 2007 - luglio 2008 e il periodo precedente agosto 2006 – luglio 2007.
Gli importi delle indennità a favore dei mutilati invalidi civili ciechi civili e sordomuti, sono stati aumentati del 3,04% corrispondente alla variazione dell’indice delle retribuzioni contrattuali degli operai dell’industria, calcolati al netto delle variazioni del volume di lavoro tra il periodo agosto 2008 – luglio 2008 e il periodo precedente agosto 2006 – luglio 2007.
Le prestazioni per gli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti possono essere riscosse presso l’ufficio postale o bancario, in contanti allo sportello o con accredito sul conto corrente.
La prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda o da diversa decorrenza indicata nel verbale medico.
I LIMITI DI REDDITO PER INVALIDI CIVILI, SORDOMUTI E CIECHI CIVILI | |||
Tipo di prestazione | Limite di reddito personale annuo | Importo mensile | |
invalidi civili | Assegno di assistenza | ¤ 4.238,26 | ¤ 246,73 |
Indennità di frequenza minori | ¤ 4.238,26 | ¤ 246,73 | |
Pensione di inabilità | ¤ 14.466,57 | ¤ 246,73 | |
Indennità di accompagnamento | senza limite | ¤ 465,09 | |
sordomuti | Pensione | ¤ 14.466,57 | ¤ 246,73 |
Indennità di comunicazione | senza limite | ¤ 233,00 | |
ciechi civili | Pensione ciechi assoluti (*) | ¤ 14.466,57 | ¤ 266,83 |
Pensione ciechi parziali:assegno decimisti | ¤ 6.955,11 | ¤ 183,10 | |
Pensione ventesimisti | ¤ 14.466,57 | ¤ 246,73 | |
Indennità ventesimisti | senza limite | ¤ 172,86 | |
Indennità di accompagnamento | senza limite | ¤ 733,41 | |
* Se il non vedente è ricoverato, la pensione è di ¤ 246,73 |
- 23/03/2016 Provincia di Trento: accordo con Governo sul «reddito di attivazione»
- 20/02/2013 «Investire in politiche sociali fa bene alla crescita»
- 26/09/2011 Polarizzazione della ricchezza e nuovi poveri la Lombardia verso un «New welfare»
- 18/08/2011 La Finanza scopre 3mila falsi invalidi e finti poveri in 7 mesi