28 marzo 2024
Aggiornato 22:00
Enpals – Circolare 12 dicembre 2008, n. 22

Nuovo tasso di differimento e di dilazione per regolarizzare i debiti contributivi con Enpals dal giorno 10 dicembre 2008

Nuove sanzioni civili per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali Enpals

Con la Circolare del 12 dicembre 2008, n. 22 l’Enpals ha comunicato – a seguito della Decisione del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea - la variazione del tasso di riferimento al 2,5% a decorrere dal 10 dicembre 2008.
L’Enpals, ha anche comunicato la nuova misura dell'interesse di differimento e di dilazione, nonché delle sanzioni civili per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali.
Dunque dal giorno 10 dicembre 2008, l’interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge è fissato nella misura dell' 8,5 per cento (tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 6 punti ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.L. n. 318/96, convertito nella legge n. 402/96).
La nuova misura del tasso di interesse, come sopra specificato, deve essere applicata a tutte le istanze di dilazione, rateazione e differimento presentate a partire dal 10 dicembre 2008.

Sanzioni civili
Per quanto attiene alla nuova misura del tasso di differimento e di dilazione per la regolarizzazione dei debiti contributivi e relativi accessori è stata adeguata anche l'aliquota di calcolo delle sanzioni civili.
Questa diventa pari all' 8% annuo (tasso ufficiale di riferimento, 2,5%, maggiorato di 5,5 punti) nei casi di mancato o ritardato pagamento dei contributi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie e di denuncia spontanea della situazione debitoria entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi e sempreché il versamento della contribuzione dovuta sia effettuato entro i 30 giorni successivi alla denuncia stessa.
La relativa sanzione civile non può essere superiore al 40% dell’importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza di legge e che dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili, senza che si sia provveduto all’integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano interessi di mora al tasso di cui all’art. 30 del D.P.R. n. 602/1973, determinato con decreto del Ministero delle finanze, attualmente fissato nella misura dell’8,4% in ragione annua

Allegato:
Enpals – Circolare 12 dicembre 2008, n. 22