28 marzo 2024
Aggiornato 12:30
COVIP, Circolare COVIP 14 novembre 2008, n. 6522

Pensione complementare: Rinvio all’accesso alla prestazione, anche se cessano i versamenti contributivi

Determinazione del momento in cui il lavoratore può formulare la relativa istanza

Con Circolare del 14 novembre 2008, n. 6522 la COVIP, la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione ha stabilito che l’iscritto al fondo pensione, maturati i requisiti, può rinviare l’accesso alla prestazione complementare, anche se cessano i versamenti contributivi.
Dunque gli iscritti possono accedere alle forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita, di permanere presso la forma pensionistica oltre la maturazione dei requisiti, anche in assenza di ulteriori contribuzioni.

Il D.Lgs. del 5 dicembre 2005 n. 252 ha previsto espressamente la possibilità che l’aderente prosegua la contribuzione al fondo oltre il raggiungimento dell’età pensionabile prevista nel regime obbligatorio di appartenenza e tale facoltà risulta, peraltro, subordinata al fatto che l’iscritto vanti almeno un anno di contribuzione a favore di forme pensionistiche complementari.
La citata norma consente, pertanto, a coloro che possano vantare almeno un anno di contribuzione ed abbiano raggiunto i requisiti anagrafici per il pensionamento di continuare a contribuire alla forma pensionistica complementare e di determinare autonomamente il momento di fruizione della prestazione pensionistica.

Il legislatore aveva voluto confermare che i contributi versati oltre il raggiungimento, in generale, dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza – e, quindi, non solo dei requisiti inerenti l’età pensionabile, richiamata dalla norma, ma anche delle prescritte anzianità contributive minime - continuano ad avere valenza di versamenti di previdenza complementare e, come tali, sono ammessi a fruire delle agevolazioni fiscali previste per tali forme di finanziamento.
Per quanto attiene alla possibilità per l’iscritto di procrastinare il momento di accesso alla prestazione pensionistica complementare, una volta maturati i prescritti requisiti, anche in difetto di ulteriori versamenti contributivi, assume rilevanza un’altra previsione del decreto e, cioè, quella in materia di prestazioni pensionistiche che si limita a prevedere i presupposti (maturazione dei requisiti per le prestazioni del regime obbligatorio di appartenenza e almeno cinque anni di partecipazione alla previdenza complementare) per il sorgere del diritto alla prestazione pensionistica.

La citata disposizione non prescrive, invece, che l’effettivo esercizio del relativo diritto debba necessariamente coincidere con il raggiungimento dei previsti requisiti, essendo rimessa all’iscritto la determinazione del momento in cui formulare la relativa istanza.
Quindi la Covip ha ritenuto ammissibile il mantenimento della posizione individuale presso la forma pensionistica e la conservazione, anche senza prosecuzione della contribuzione, della qualifica di iscritto alla forma successivamente all’avvenuta maturazione dei requisiti per il pensionamento e alla percezione della prestazione pensionistica nel regime di base.

COVIP, Circolare 14 novembre 2008, n. 652